Porto di Livorno: il Tar respinge il ricorso presentato da associazioni e circoli nautici

LIVORNO – Ricorso respinto e condanna al pagamento delle spese processuali. Il Tar ha dato ragione all’Authority di Livorno, difesa dall’Avvocatura dello Stato, smontando nel merito le motivazioni che hanno portato 11 tra associazioni sportive e circoli nautici a chiedere l’annullamento della deliberazione del 24 marzo del 2015 con la quale il Consiglio Regionale della Toscana aveva approvato il Piano Regolatore Portuale dello scalo labronico.

Al centro della battaglia l’intero iter cominciato nel 2007 con la sottoscrizione di un accordo di programma presso la presidenza del Consiglio, sulla base del quale la Port Authority si era assunta il compito di sviluppare la pianificazione urbanistica necessaria per fare del Porto mediceo e della Darsena Nuova un approdo turistico, avviando così la redazione di una variante al Piano Regolatore e facendola approvare a dicembre del 2010. Il nuovo Piano Regolatore Portuale di fatto recepisce i contenuti della variante approvata nel 2010 prevedendo anche la realizzazione di un piccolo approdo nautico presso la Bellana.

I ricorrenti, titolari di concessioni demaniali di specchi acquei all’interno del porto, hanno impugnato tutto l’iter lamentando in primo luogo la perdita dell’area attualmente riservata alla nautica da diporto (Il porto mediceo e la Darsena nuova sono state assegnate in concessione alla società Porta a Mare) e sostenendo, in secondo, luogo l’inidoneità della Bellana a soddisfare le loro esigenze.

I circoli nautici e le associazioni sportive hanno affidato l’impugnazione a sei motivi di diritto, sostenendo: 1) che è stato violato l’art. 5 della legge 84/94 nella parte relativa alla mancata partecipazione dei Comuni di Capraia Isola e di Collesalvetti all’intesa che ha preceduto l’approvazione del PRP; 2) che l’intesa richiesta dall’art 5 della 84/94 è stata sostituita con un accordo di pianificazione; 3) che l’approvazione del prp è stata viziata da un’inversione procedimentale che ha fatto sì che il parere rilasciato dal Nurv seguisse, e non precedesse, come di norma, l’intesa preliminare; 4) che il Prp non è stato approvato entro sessanta giorni dall’approvazione della legge regionale 65/2014; 5) che la mancata pubblicazione dell’avvenuta adozione del PRP sul BURT costituisce una grave violazione; 6)che il termine di 13 giorni assegnato dalla Regione Toscana al Comune di Livorno per provvedere all’approvazione della variante al Piano Strutturale sarebbe incongruo.

Il Tar Toscana ha bocciato tutte e sei le eccezioni, ritenendole infondate (come nel caso della pubblicazione sul Burt dell’adozione del Prp, effettivamente avvenuta) o inammissibili, affermando sostanzialmente due cose: che il il Prp non taglia fuori i circoli nautici dall’ambito marittimo prevedendo per loro una soluzione alternativa rispetto a quella in essere, e che la scansione procedimentale seguita dalle amministrazioni competenti per addivenire all’approvazione regionale del PRP è risultata essere conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente.