TASSA ANNUALE SULLE UNITA’ DA DIPORTO

BRINDISI – La nautica rappresenta per il nostro Paese uno dei comparti di grande importanza strategica ed economica sia per le persone, che dal settore traggono il proprio sostentamento, sia per gli operatori economici che direttamente o indirettamente producono ricchezza.

La cantieristica e l’indotto rappresentano fattori strategici che devono essere curati, sviluppati e preservati per garantire vantaggi a tutto il sistema economico. In questo ambito si inserisce anche la nautica da diporto con innumerevoli appassionati che la praticano.

Iniziamo, con questo contributo, una serie di interventi che si auspica possano rappresentare un percorso che trattando di nautica, di aspetti fiscali, normativi e non solo costituiscano una guida per i lettori di questo giornale. E’ opportuno precisare, in coerenza a quanto precede, che l’apporto degli interventi non deve avere e non ha carattere interpretativo, ma illustrativo, ossia di aiuto concreto agli operatori anche economici per l’applicazione delle norme fiscali e tributarie nella loro attività quotidiana.

Si ritiene, pertanto, utile esaminare in questa occasione il settore della nautica da diporto e gli aspetti, anche fiscali, che la caratterizzano iniziando dalla fonte normativa da cui è disciplinata ai fini di un inquadramento corretto delle disposizioni relative alle unità e alle imbarcazioni da diporto. Il codice della nautica da diporto è stato emanato con D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, ed è entrato in vigore dal 15 settembre 2005. L’art. 1 è stato aggiornato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 (cd. Decreto Sviluppo 2011).

Il regolamento di attuazione del Codice della Nautica da Diporto è stato emanato con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2008, n. 146.Il Codice della nautica da diporto regola la navigazione da diporto definita come quella effettuata in acque marittime o interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, in mancanza si applica il Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, con le relative norme attuative nonché la legislazione speciale ad esso connessa.

Le unità da diporto, ai sensi dell’art. 3 del codice della nautica da diporto (D. Lgs. n. 171/2005), sono così classificate:a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;b) nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b);d) natante da diporto: si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b).

Tra le unità da diporto occorre distinguere quelle che vengono utilizzate per un uso privato da quelle che vengono utilizzate per un uso commerciale, anche se in entrambi i casi rimane fermo il concetto che l’utilizzatore finale deve avere uno scopo sportivo o ricreativo.Le unità da diporto (imbarcazioni e navi) di lunghezza superiore a 14 metri (10 mt, prima delle modifiche introdotte dal Dl 69/2013) sono soggette al pagamento di una tassa annuale.

La tassa non è dovuta per il primo anno o frazione di anno dalla prima immatricolazione La tassa non è dovuta, inoltre, sulle unità a disposizione dei soggetti portatori di handicap, affetti da patologie che richiedono l’utilizzo permanente delle stesse unità.Sono tenuti al pagamento della tassa, se residenti nel territorio dello Stato: i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, gli utilizzatori a titolo di locazione, anche finanziaria, per la durata della stessa.

La tassa è dovuta, inoltre, dalle stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che possiedono, o ai quali è attribuibile il possesso di unità da diporto.Non si applica, invece, ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia, sempre che il possesso delle unità da diporto non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio.

La tassa è dovuta in base alla lunghezza dello scafo e deve essere versata entro il 31 maggio di ciascun anno. Per i contratti (ad es. di locazione) per i quali la tassa è dovuta in base alla loro durata, la tassa è determinata in rapporto ai giorni. Se il contratto è di durata inferiore al periodo 1° maggio – 30 aprile la tassa è versata entro il giorno precedente la data di inizio del contratto.

Il versamento è effettuato mediante utilizzo del modello “F24 con elementi identificativi (ELIDE)” utilizzando il codice tributo 3370. I soggetti che non possono utilizzare il modello F24 eseguono il versamento mediante bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1222. Per l’omesso, il ritardato o il parziale versamento della tassa, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria dal 200% al 300% dell’importo non versato.

 

Cosimo Salvatore Corsa