Il nuovo redditometro e i mezzi per la navigazione da diporto

ROMA – Il Decreto Ministeriale 24 dicembre 2012 (Mef) ha individuato  il  contenuto  induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva  sulla  base  del quale, può essere fondata la determinazione sintetica  del  reddito  complessivo delle persone fisiche (art. 38, 5° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n.  600).

Per elemento indicativo  di capacità contributiva si intende la spesa sostenuta dal contribuente per  l’acquisizione  di  servizi  e  di  beni  e  per   il   relativo mantenimento. L’elenco degli elementi di cui al periodo precedente è indicato nella  tabella  A  che  fa  parte  integrante del citato decreto.

L’art. 22 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina dell’accertamento sintetico, caratterizzata da significative innovazioni di carattere procedurale, che garantiscono più attuali modalità di riscontro della sperequazione tra la capacità di spesa dimostrata dai contribuenti ed il reddito dichiarato e, conseguentemente, una maggiore incisività dell’azione di controllo.

Come si è detto la tabella A, allegata al D.M. 24 dicembre 2012, reca una serie di macrocategorie di spesa, elementi  indicativi  di capacità contributiva, tra queste quella relativa ai Trasporti costituisce una macrocategoria significativa in quanto le spese connesse al mantenimento dei mezzi di trasporto di cui il contribuente risulta aver avuto la disponibilità nel corso dell’anno, sia che li abbia detenuti in proprietà, sia in forza di un contratto di leasing o di noleggio, concorre alla individuazione di un numero significativo di spese connesse ai diversi aspetti della vita quotidiana, compresa l’acquisizione di beni durevoli, in relazione alla tipologia di nucleo familiare e all’area territoriale di appartenenza.

E’ utile precisare che l’art. 22 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina dell’accertamento sintetico, caratterizzata da significative innovazioni di carattere procedurale, che garantiscono più attuali modalità di riscontro della sperequazione tra la capacità di spesa dimostrata dai contribuenti ed il reddito dichiarato e, conseguentemente, una maggiore incisività dell’azione di controllo.Con il nuovo redditometro ai fini della determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche si presume che quanto viene speso nel periodo d’imposta sia stato finanziato con redditi posseduti nel periodo medesimo.

Le fonti normative sono appunto rappresentate dall’art. 22 del D.L. n. 78 del 2010, dal D.M. 24 dicembre 2012 e dalla C.M. n. 24/E del 31 luglio 2013 emanata dall’Agenzia delle Entrate che ha reso note le indicazioni operative per l’applicazione del “nuovo” accertamento sintetico, con decorrenza per i periodi di imposta a partire dal 2009.  Passando all’esame del caso che ci occupa il nuovo redditometro elenca i natanti, le imbarcazioni e le navi da diporto tra i mezzi di trasporto per i quali le spese connesse al mantenimento dei mezzi per la navigazione da diporto sono elementi indicativi di capacità contributiva.

Il Codice della Nautica da Diporto li definisce quali mezzi utilizzati da persone fisiche per la navigazione in acque marittime o interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fini di lucro (C.M. 24/E del 31 luglio 2013). Per le finalità dell’accertamento sintetico, quindi, le imbarcazioni rilevano innanzitutto per le spese connesse al loro mantenimento ad uso privato, ma anche come manifestazione di capacità di spesa in caso di noleggio o locazione da parte di una persona fisica.

Il Codice, come abbiamo già visto in precedenza, distingue i mezzi per la navigazione da diporto, in base alla lunghezza, in natanti (fino a 10 metri), imbarcazioni (da 10 a 24 metri) e navi (oltre 24 metri). Anche per le unità da diporto è prevista l’obbligatorietà dell’assicurazione per responsabilità civile verso terzi, regolata dalle stesse norme che riguardano la circolazione di veicoli su strada. Da tale obbligo sono escluse solo le unità a remi o a vela non dotate di motore ausiliario. In assenza di spese puntualmente individuate, per tutte le unità da diporto che risultano nella disponibilità del contribuente in proprietà o in leasing la spesa relativa a carburante, olio, pezzi di ricambio e manutenzione, è calcolata, in base alla lunghezza e alla tipologia (a motore o a vela), applicando i parametri contenuti nella Tabella A. La spesa è rapportata alla quota e ai mesi di possesso da parte del contribuente.

Alle spese così determinate vengono aggiunte le spese puntualmente individuabili, relative alle assicurazioni obbligatorie RC e alle altre assicurazioni (incendio e furto, etc) riferite alle unità da diporto e riconducibili al contribuente. Anche per le unità da diporto possedute in leasing sono indicati i canoni pagati nell’anno, comunicati dagli operatori del settore, relativi ai contratti nei quali il contribuente risulta essere “cliente” ovvero “beneficiario”.

Anche in questo caso, qualora nel corso dell’anno, in relazione a contratti di leasing, siano state pagate somme a titolo di maxirata o riscatto, queste non figurano tra le spese “correnti” (come i canoni) ma tra le spese per “investimenti”, analogamente alle spese per l’acquisto di unità da diporto in proprietà. Relativamente ai contratti di noleggio di unità da diporto va precisato che, in ragione della loro peculiare disciplina, le spese relative ai c.d. “charter nautici” sono ricomprese tra le spese per viaggi e vacanze (voce “Alberghi, pensioni e viaggi organizzati” della sezione “Altri beni e servizi”). Qualora siano registrate spese per “posti barca” queste sono evidenziate nella voce “Altro” della sezione “Trasporti”.

E’ utile infine precisare che per il calcolo dello scostamento tra il reddito complessivo accertabile e quello dichiarato la selezione delle posizioni che presentano un significativo scostamento è fondata su situazioni e fatti certi, nonché su informazioni relative ai beni di cui l’Amministrazione possiede i dati relativi alle specifiche caratteristiche. Le “spese ISTAT”, riferite alle frequenti spese correnti che normalmente si sostengono, sono utilizzate esclusivamente ai fini della ricostruzione del reddito, ad integrazione dei dati e valori certi. Lo scostamento che legittima il ricorso all’accertamento sintetico va determinato sulla base del reddito complessivo dichiarato. Il vigente sesto comma dell’art.  38 del D.P.R. n. 600/73, infatti, stabilisce che “La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato”.

Pertanto, se il reddito dichiarato è pari a 100 si può procedere all’accertamento qualora il reddito accertabile sia pari almeno a 121 (100+20% = 120), come già chiarito dall’Agenzia nell’ambito del “Telefisco 2012”.

 

Cosimo Salvatore Corsa