Unità da diporto: prestazioni di locazione e noleggio

ROMA – Le prestazioni di locazione e noleggio di unità da diporto rese nei confronti di non soggetti d’imposta è soggetto ad una particolare disciplina ai fini I.V.A.La prassi con C.M. n. 43/2011 ha fornito spiegazioni in ordine al regime di non imponibilità delle operazioni relative al settore della nautica da diporto, con particolare riferimento alla materia I.V.A.

Quindi in relazione alla richiesta se sia applicabile il regime di non imponibilità alle prestazioni di locazione e noleggio di unità da diporto nonché alle altre prestazioni rientranti nelle attività commerciali di cui all’art. 2 del Codice della Nautica da Diporto, (approvato con decreto legislativo n. 171 del 18 luglio 2005) ove rese nei confronti di non soggetti d’imposta, l’Agenzia fornisce i seguenti chiarimenti.Il regime di non imponibilità ad I.V.A. di cui all’art. 8-bis, 1° comma, del D.P.R. n. 633, relativamente alle prestazioni di locazione e noleggio delle unità da diporto trova applicazione non in termini oggettivi, ma in dipendenza di precisi requisiti soggettivi che devono connotare anche l’attività svolta dal soggetto che prende a noleggio e locazione l’unità da diporto.

In particolare la disciplina di non imponibilità risulta applicabile, relativamente ai canoni pagati per il noleggio e locazione, solo se l’imbarcazione è utilizzata direttamente nell’esercizio di attività commerciali. A tal proposito la Circolare richiama la recente sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea del 22 dicembre 2010, causa C-116/10 che ha avuto ad oggetto l’art. 15 della Direttiva 77/388/CEE (c.d. sesta direttiva IVA), ora trasfuso nell’articolo 148 della Direttiva 2006/112/CE, recepito nella normativa interna dell’ordinamento italiano dall’art. 8-bis del D.P.R. n. 633.

Infatti nella citata sentenza la Corte di Giustizia CE ha affermato che, affinché una locazione di navi adibite alla navigazione d’alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o usate nell’esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca possa essere esentata a mente dell’art. 15, punto 5, della sesta direttiva, è necessario che il locatario della nave interessata utilizzi la medesima per esercitare un’attività economica.

Secondo la Corte di Giustizia, se una nave viene data in locazione a persone che l’utilizzano esclusivamente a fini di diporto e non a scopo di lucro, al di fuori di qualsiasi attività economica, la prestazione di locazione non soddisfa le condizioni esplicite di esenzione dall’I.V.A. richieste dall’art. 15, punto 5, della sesta direttiva. Tale interpretazione è coerente con la ratio delle esenzioni previste all’art. 15 della sesta direttiva, che, riferendosi ad operazioni all’esportazione, ad operazioni equiparate e ai trasporti internazionali, è finalizzata ad osservare il principio dell’imposizione dei beni o dei servizi interessati nel luogo di destinazione dei medesimi.

In buona sostanza, secondo la Corte di Giustizia l’art. 15, punto 5, della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’I.V.A. prevista da tale disposizione non si applica alle prestazioni di servizi consistenti nel mettere una nave a disposizione di persone fisiche a fini di diporto, dietro pagamento di un corrispettivo.Pertanto sulla scorta dei principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea, i canoni relativi alle prestazioni di noleggio e locazione effettuate nei confronti di soggetti privati, se territorialmente rilevanti, sono soggetti ad imposta, con l’applicazione dell’aliquota ordinaria.

Ad analoga conclusione deve pervenirsi nell’ipotesi in cui vengano rese ad un privato altre prestazioni, anche se definite commerciali ai sensi della normativa sulla nautica da diporto.

 

Cosimo Salvatore CORSA