Yacht da dichiarare all’Agenzia dell’Entrate

Un fine settimana nelle acque marchigiane difficile per alcuni diportisti che hanno evaso il fisco.

Il fatto. La Guardia di Finanza – sezione aeronavale  marchigiana –  ispezionando circa 120 imbarcazioni, 61 yacht, battenti bandiera estera, ha rilevato che i proprietari  non hanno mai dichiarato all’Agenzia dell’Entrate la disponibilità e il valore di mercato della loro barca. Si parla di un valore di beni intorno ai sette milioni di euro, per cui i trasgressori sono stati sanzionati e messi sotto indagine per eventuali altre evasioni fiscali.

L’indagine era iniziata, tempo prima con la Capitaneria di Porto che aveva scoperto diportisti che operavano  attività di “affitto”- in nero –  delle loro barche a vela e a motore a turisti. La G. di F. ha operato la sua missione in più fasi: in mare ispezionando il mezzo; poi amministrativamente con i dati documentali relativi agli armatori e alla loro dichiarazione dei redditi; si è rilevato che la maggior parte delle barche controllate ed irregolari erano ormeggiate in porti turistici delle Marche; altre barche su controlli in mare quando erano in transito lungo le coste italiane, da Gabicce a Porto d’Ascoli.

Note. La prima riflessione da fare è che la risoluzione dell’Agenzia dell’Entrate n° 172 del 3 luglio 2009 ha creato alcuni problemi pratici: “si affermava che gli yacht acquistati e detenuti all’estero devono essere dichiarati nel modello Unico al quadro RW” perché sono investimenti che potrebbero produrre redditi suscettibili di tassazione in Italia.

La risoluzione sottintende che tutte le barche battenti bandiera comunitaria o iscritte nei registri esteri, devono essere soggette al monitoraggio fiscale di cui al quadro RW; ed ancora la risoluzione precisa che la compilazione del quadro RW è obbligatoria per tutte le attività od investimenti esteri in grado di produrre redditi imponibili nel nostro paese. In realtà, l’obbligo di compilazione del modello RW è certamente obbligatorio nel caso in cui una persona fisica detenga una imbarcazione con bandiera extra UE, al pari di qualsiasi altro bene immobile comprato all’estero, anche se l’imbarcazione è detenuta in un paese della UE e non produce reddito.

Però distinguiamo: 1. un’imbarcazione battente bandiera comunitaria, ormeggiata in un porto turistico italiano e navigante, cioè  detenuta in Italia da un cittadino italiano, non deve essere dichiarata nel modello RW solo se non produce redditi imponibili; 2. se l’imbarcazione viene ceduta a titolo oneroso deve essere dichiarata nel quadro RW; 3. yacht battente bandiera comunitaria, detenuto all’estero, deve essere dichiarato nel modello, in quanto assimilabile ad un investimento estero,come altri immobili, e quindi potrebbe produrre redditi imponibili in Italia.

L’Agenzia dell’Entrate obbliga la compilazione delle sezioni II e III del riquadro RW anche se nell’anno di riferimento della dichiarazione l’imbarcazione non ha prodotto redditi, ma tenuta a disposizione del proprietario. Per quanto riguarda i natanti non iscritti in registri esteri, nessuna dichiarazione è prevista; al contrario seguono le stesse regole delle imbarcazioni da diporto.

Conclusioni. Il proprietario italiano (figura diversa da armatore, ma che potrebbe coincidere) di un’imbarcazione, battente bandiera Greca, detenuta in Italia e che non produce redditi, non è tenuto ad indicare la barca nel modello UNICO;mentre se viene noleggiata a titolo oneroso deve essere dichiarata nel quadro RW. Non è possibile detenere una barca, battente bandiera non Ue, per più di sei mesi, passato tale periodo, l’imbarcazione deve essere assoggettata alle norme fiscali Ue e quindi pagare l’IVA.

Mentre se si detiene una barca, battente bandiera extra Ue, e non dichiarano mai il passaggio perché ogni sei mesi escono dalle acque territoriali comunitarie, pur essendo gli effettivi proprietari (non noleggiatori) rischiano di incorrere nel reato di contrabbando con conseguente confisca e svariate sanzioni per evasione fiscale. L’operazione marchigiana ha portato a molti proprietari di avvalersi del “ravvedimento operoso”, ottenendo uno sgravio fiscale tra il 3% e 15%  del valore del bene, se la sanzione è pagata subito.

Abele Carruezzo