Convenzione per il lavoro marittimo: nuove norme in vigore dal 20 agosto 2013

La settimana scorsa (1 agosto) è stata pubblicata la circolare n.23/2013 riguardante le procedure di applicazione del Decreto Direttoriale n. 13 (17 giugno 2013) d’istituzione del Servizio Ispettivo del Lavoro Marittimo e attività di certificazione, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un servizio richiamato dalla Convenzione ILO per il lavoro marittimo del 2006, che dovrebbe assumere operatività piena dopo l’eventuale legge nazionale di ratifica della stessa Convenzione.

Compiti dell’organismo saranno ispezione e certificazione di navi e unità mercantili battenti bandiera italiana.  Al vertice sarà l’Autorità competente centrale (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne) e per quanto riguarderà la sicurezza della navigazione, l’Autorità si avvarrà dell’affiancamento del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. La Convenzione sul Lavoro Marittimo (MLC) dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) è stata adottata il 23 febbraio 2006 dalla 94ma sessione marittima della Conferenza Internazionale del Lavoro dell’OIL, riunitasi a Ginevra. Tale Convenzione costituisce un contributo essenziale al settore marittimo perché promuove condizioni di vita e di lavoro dignitose per la gente di mare e condizioni più eque di concorrenza per gli operatori e i proprietari delle navi.

Essa è, infatti, una Convenzione “consolidata” perché contiene un insieme di “global standards” che figurano in sessantotto Convenzioni e/o raccomandazioni in materia di lavoro marittimo adottate dall’OIL dal 1920. In data 20 agosto 2012, con la registrazione presso l’OIL delle ratifiche di Filippine e Russia, sono state raggiunte le trenta ratifiche, presupposto (unitamente al 33 per cento della stazza lorda della flotta mercantile mondiale) per l’entrata in vigore della Convenzione, con inizio dai dodici mesi successivi a tale adempimento (20 agosto 2013).  L’unico dato certo è il comunicato del 2 maggio 2013 alla Presidenza della Repubblica Italiana da parte del Senato che recita: “ Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) n.186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell’OIL, nonché norme di adeguamento interno”.

Intanto, entro il 20 agosto 2013 è necessario che anche gli armatori italiani possano conseguire dall’Amministrazione competente (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) le certificazioni che attestino che le proprie navi sono conforme ai requisiti posti dalla normativa in vigore, sul piano internazionale, in tema di sicurezza e condizioni di lavoro a bordo.

Le navi battenti bandiera italiana, senza la dovuta certificazione, potrebbero essere soggette al rischio di provvedimenti di fermo amministrativo da parte delle Autorità dei Paesi di scalo; e poi, poiché il mercato globale del trasporto marittimo risente di per sé, fortemente, delle difformità nelle regole applicabili da parte delle autorità di regolazione in ciascun paese, gli operatori delle attività di commercio internazionale si orienterebbero su vettori di Stati esteri muniti della certificazione di conformità alla MLC 2006, allo scopo di non rischiare i costi aggiuntivi derivanti dal potenziale fermo in cui il vettore prescelto dovesse incorrere. Il Governo delle “larghe intese” si misura anche da questi adempimenti.

 

Abele Carruezzo