IMO: da gennaio 2014 miscelare carichi liquidi in viaggio è proibito

Già dall’agosto 2009, l’Organizzazione Marittima Internazionale aveva pubblicato una Risoluzione MSC-MEPC.2/Circ.8 della MARPOL con cui si proibiva, durante i viaggi in mare, la miscelazione fisica di massa (materiali di diversa densità) di carichi liquidi con lo scopo di creare nuove miscele di prodotti.

Trattandosi di una misura provvisoria, la Circolare aveva manifestato la preoccupazione che una pratica simile, cioè miscelare carichi liquidi, potesse essere un pericolo per la sicurezza della nave e la protezione dell’ambiente marino; pertanto diveniva impellente adottare norme più severe ed imperative. Così, nel maggio 2012, il Comitato di Sicurezza Marittima ha emesso la Risoluzione MSC.325 (90) con l’approvazione dei relativi emendamenti alla Convenzione Internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974.

Ne scriviamo su tale argomento, poiché la Risoluzione fa proprio il Regolamento obbligatorio che vieta la fusione di liquidi sfusi e processi produttivi durante i viaggi in mare, e che dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2014 (SOLAS Capitolo VI- trasporto di carichi). Riportiamo testualmente la parte interessata, cioè quella relativa all’articolo 5-2:  – Divieto di miscelazione di rinfuse liquide e dei processi produttivi durante i viaggi in mare.

“E’ vietata la miscelazione fisica di carichi liquidi sfusi durante i viaggi per mare: la miscelazione fisica si riferisce al processo per cui le pompe e le tubazioni di carico della nave sono usate per far circolare interamente due o più differenti carichi con l’intento di ottenere un carico unico con una nuova denominazione del prodotto. Questo divieto non preclude l’armatore di effettuare  i trasferimenti di carico per la sicurezza della nave o la protezione dell’ambiente marino. Il Regolamento non si applica alla miscelazione di prodotti per l’esclusivo uso nella ricerca e per le risorse minerarie da sfruttamento del fondo marino con navi utilizzate per facilitare tali operazioni.

Qualsiasi processo di produzione a bordo di una nave durante viaggi per mare è vietata. I processi di produzione si riferiscono a qualsiasi operazione deliberata, tramite la quale si verifica una reazione chimica tra il carico di una nave con qualsiasi altra sostanza o merce”.  Ricordiamo anche che per navi di supporto offshore le Linee guida per il trasporto e la movimentazione di limitate quantità di sostanze liquide pericolose e nocive alla rinfusa, è fatta divieto la miscelazione, come recita la Risoluzione A. 637 (16) modificata a tale scopo.

Così, dal 1° gennaio 2014, tutti gli Stati membri dell’IMO, compresi tutti gli operatori marittimi, ufficiali di coperta e di macchina di navi cisterna, armatori compresi, dovrebbero quindi prendere in considerazione le nuove disposizioni obbligatorie relativi all’uso di sistemi  che possono comportare ulteriori attività con carichi liquidi alla rinfusa a bordo delle loro navi. Nel dubbio, se una particolare operazione rientrerebbe nell’ambito di applicazione del nuovo Regolamento e per evitare che venga  considerata  comunque un “processo di produzione”  della nave  e oltre per evitare che venga somministrata sanzione allo Stato di bandiera della nave, conviene che si contatti prima consulenti tecnici esperti della materia.

 

Abele Carruezzo