Dotazioni e provviste di bordo

ROMA – La definizione di dotazione e provviste di bordo si ricava dal D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale”.

Infatti agli effetti doganali costituiscono dotazioni di bordo delle navi, secondo l’art. 267 del T.U. delle leggi doganali n. 43/1973, i seguenti beni al servizio del mezzo di trasporto: i macchinari; gli attrezzi; gli strumenti; i mezzi di salvataggio; le parti di ricambio; gli arredi ed ogni altro oggetto suscettibile di utilizzazione reiterata, destinati a servizio od ornamento del mezzo di trasporto.

Inoltre ai sensi dell’art. 252 del D.P.R. n. 43/1973, recante “Generi costituenti provviste di bordo delle navi e degli aeromobili”, costituiscono, agli effetti doganali provviste di bordo delle navi e degli aeromobili, i generi di consumo di ogni specie occorrenti a bordo per assicurare: il soddisfacimento delle normali esigenze di consumo delle persone componenti l’equipaggio ed i passeggeri; l’alimentazione degli organi di propulsione della nave o dell’aeromobile ed il funzionamento degli altri macchinari ed apparati di bordo; la manutenzione e la riparazione della nave o dell’aeromobile nonché delle relative dotazioni di bordo; la conservazione, la lavorazione e la confezione a bordo delle merci trasportate.

I concetti di “dotazione di bordo” e “provviste di bordo” sono racchiusi nella lettera d) dell’art. 8 bis del D.P.R. n. 633/72, che assimila alle esportazioni di cui all’art. 8:le cessioni di beni destinati a dotazione di bordo e le forniture destinate al rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo.

Cosimo Salvatore CORSA