Navigazione Esoneri da Accise per Carburante

ROMA – Per le imbarcazioni private da diporto ovvero qualsiasi unità usata dal proprietario della stessa o dalla persona fisica o giuridica che può utilizzarla in virtù di un contratto di locazione o di qualsiasi altro titolo, per scopi non commerciali ed in particolare per scopi diversi dal trasporto passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche, non sono previste esoneri da accise per carburanti e oli minerali.

Gli oli minerali forniti come carburanti per essere utilizzati per la navigazione nelle acque comunitarie usufruiscono dell’esonero dalle accise.Lo scopo commerciale dell’unità si configura quanto l’utilizzo avviene per scopi di trasporto passeggeri o merci.

Inoltre anche le prestazioni di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche si configurano come attività commerciali.In entrambi le ipotesi si è senz’altro in presenza di uno scopo commerciale.Quindi in relazione all’esonero dalle accise l’Agenzia delle Dogane ha rivisto il significato da attribuire alla nozione di “imbarcazioni private da diporto”.

Infatti, a tal proposito, l’Agenzia ha precisato che la fornitura di prodotti petroliferi non è soggetta ad accisa nel caso di unità da diporto oggetto di contratti di noleggio, mentre tale imposta si applica nel caso di unità da diporto oggetto di contratti di locazione.

Il motivo per il quale l’agevolazione fiscale non può trovare applicazione risiede nel fatto che con il contratto di locazione si verifica un trasferimento della disponibilità del bene dal locatore al conduttore con la conseguente assunzione in capo al conduttore, vale a dire al semplice diportista privato, di ogni onere e rischio connesso alla navigazione, nonché di ogni aspetto organizzativo concernente l’armamento e la gestione del mezzo.

Nel caso in questione però il locatore pur riscuotendo il corrispettivo rimane estraneo all’utilizzo ed impiego dell’unità da diporto.Nel contratto di noleggio il noleggiatore (cioè il diportista privato) non assume la disponibilità dell’unità da diporto, in quanto il noleggiante mantiene ogni onere e rischio connesso alla navigazione ed ogni aspetto organizzativo concernente l’armamento e la gestione del mezzo.

Infine tutti i carburanti adoperati dalle unità da diporto destinate ad attività di noleggio nazionale, comunitarie o extra comunitarie usufruiscono del diritto all’esenzione da accisa sempre che siano osservate alcune formalità.

 

Cosimo Salvatore CORSA