Piloti dei porti: modifica sulle responsabilità civili

ROMA – Bisognava aggiornare all’evoluzione intervenuta nella materia generale della responsabilità civile la disciplina specifica contenuta nel Codice della Navigazione e dal Regolamento per la sua attuazione, indicando con chiarezza le condizioni e i limiti della responsabilità dei piloti di porto per i danni che possono essere causati nello svolgimento dell’attività di pilotaggio. La professione esercitata da un pilota di un porto oggi è sicuramente complessa e carica di responsabilità. Si va dalle operazioni in sicurezza (impartite/consigliate) durante le fasi di entrata e/o uscita di una nave da un porto, alle possibilità reali di ormeggio a una banchina o di rimorchio fino alle consulenze tecnico-nautiche per eventuali strutture e/o opere marittimo-portuali.

In questi giorni, l’8va Commissione del Senato, in seduta deliberante, ha approvato il disegno di legge n.2460 sulle “Modifiche al Codice della Navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici”. Per valutare le responsabilità di una tale professione, ricordiamo l’art. 92 Cod. Nav (attribuzioni e obblighi del pilota), in cui si afferma che il pilota suggerisce la rotta e assiste il comandante nella determinazione delle manovre necessarie per seguirla. Si evince allora che la responsabilità contrattuale del pilota per danni alla nave pilotata sussiste solo qualora sia provato che tali danni sono derivati da inesattezza delle informazioni e indicazioni fornite circa la rotta, mentre di ogni altro derivante da errore di manovra deve rispondere il comandante.

L’armatore è responsabile per i danni cagionati a terzi durante il pilotaggio, anche nell’ipotesi in cui questi siano derivati da colpa del pilota, poiché (pilotaggio obbligatorio) il pilota fa parte dell’equipaggio della nave.

Nel caso di rimorchio-manovra di una nave avente a bordo il pilota obbligatorio, il comando del complesso naviglio non può appartenere al pilota. Anche in questo caso per i danni a terzi, derivanti da colpe del pilota, deve rispondere l’armatore. Il terzo danneggiato ha facoltà di rivolgersi, tanto all’armatore quanto al pilota, autore del danno, nonché alla relativa Corporazione dei Piloti; se il danneggiato si sia rivolto solo all’armatore, quest’ultimo può rivalersi sul pilota e sulla Corporazione. Da tutto questo derivano le nuove modifiche approvate di recente per evitare ai piloti di rispondere in proprio (e i loro familiari) di eventuali danni provocati nello svolgimento di un lavoro complesso, necessario a garantire sicurezza alle persone, alla nave, al carico, all’ambiente e al porto con i suoi ambiti.

Si è chiarito che, ai fini della sicurezza e della salvaguardia della vita umana in mare, il servizio di pilotaggio, parte essenziale dei servizi tecnico-nautici, viene esperito non solo nei porti o altri luoghi di approdo o di transito delle navi, ma anche in strutture di ormeggio presso le quali si svolgono operazioni di imbarco o sbarco di merci e/o passeggeri, come banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri, navi o galleggianti di stoccaggio temporaneo e punti di attracco facenti parte di specchi acquei esterni alle dighe foranee.  La nuova formulazione dell’art. 93 (Responsabilità del pilota) recita:  “Il pilota è responsabile per i danni cagionati da atti da esso compiuti o fatti da esso determinati durante il pilotaggio quando venga provato che l’evento dannoso occorso alla nave, a persone o a cose deriva da inesattezza delle informazioni o delle indicazioni fornite dal pilota medesimo per la determinazione della rotta.

La responsabilità del pilota è comunque limitata all’importo complessivo di euro un milione per ciascun evento, indipendentemente dal numero dei soggetti danneggiati e dai tipi di sinistro occorsi, ferma restando la responsabilità dell’armatore secondo i princìpi dell’ordinamento. Il limite previsto dal secondo comma non si applica nel caso in cui sia accertata la responsabilità del pilota per dolo o colpa grave”. Mentre l’art.94 del Cod. Nav. (Assicurazione obbligatoria del pilota) è sostituito dal seguente: “Ciascun pilota stipula con un’idonea impresa di assicurazione un contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dai danni cagionati nell’esercizio dell’attività di pilotaggio, secondo la disciplina prevista nell’articolo 93 e con massimale pari al limite di responsabilità stabilito al secondo comma del medesimo articolo 93. Una copia del contratto di assicurazione di cui al primo comma è depositata dal pilota nella sede della corporazione dei piloti presso la quale presta servizio.

L’Autorità Marittima, nell’esercizio dei poteri di vigilanza di cui all’art. 88 (Vigilanza sulla Corporazione dei piloti), accerta la validità e l’idoneità del contratto medesimo. La mancanza, l’invalidità o l’insufficienza della copertura assicurativa ai sensi del primo comma preclude l’esercizio o la prosecuzione dell’attività di pilotaggio”. Poi, per quanto riguarda le disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici, l’art 3 del nuovo disegno approvato, recita che l’obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici è stabilita e disciplinata con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, su proposta dell’Autorità Marittima, d’intesa con l’Autorità portuale ove istituita (oggi Autorità di Sistema Portuale), sentite le associazioni di categoria nazionali interessate.

In caso di necessità e di urgenza, l’Autorità Marittima, sentita l’autorità portuale ove istituita (AdSP), può modificare il regime di obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici per un periodo che non superi trenta giorni, prorogabili una sola volta. Si sta andando verso l’estensione di detta norma a tutti i servizi tecnico-nautici con la competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a definire con proprio decreto il regime di obbligatorietà, su proposta dell’Autorità Marittima d’intesa con l’AdSP. E allora, se s’intende introdurre l’obbligatorietà di questi servizi, si dovrebbe almeno garantire la liberalizzazione dell’offerta.

 

Abele Carruezzo