L’attività di “bunkeraggio”: Regime di non imponibilità secondo i Giudici UE

BRINDISI – In un precedente intervento è stato trattato l’argomento con riferimento alla Risoluzione Ministeriale n. 191 /E del 17 giugno 2002  laddove l’Agenzia concludeva che “alla cessione di prodotti petroliferi effettuata dalla YY S.a.s. a favore dell’armatore si applica il regime di non imponibilità Iva, previsto dall’art. 8 bis del DPR n. 633 del 1972, mentre la cessione effettuata dalla compagnia petrolifera nei confronti della YY S.a.s. va assoggettata ad Iva.

Più di recente con sentenza “Fast Bunkering” (causa C-526/13 del 3 settembre 2015), si afferma che una cessione di beni destinati all’approvvigionamento effettuata nei confronti di intermediari che agiscono in nome proprio, anche quando questi ultimi agiscono per conto degli armatori che li useranno, deve essere tenuta distinta, ai fini dell’articolo 148, lettera a), della direttiva 2006/112, da una cessione effettuata nei confronti dei suddetti armatori.

Pertanto, una cessione di beni effettuata nei confronti di un intermediario che agisce in nome proprio non interviene nell’ultimo stadio della catena di approvvigionamento di tali beni, poiché si presume che quest’ultimo li acquisti non per usarli bensì per rivenderli ad un terzo.

Ne consegue che una cessione di beni destinati all’approvvigionamento effettuata nei confronti di intermediari che agiscono in nome proprio, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, in linea di principio, non può essere considerata una cessione come quella di cui all’articolo 148, lettera a), della direttiva 2006/112 e quindi beneficiare dell’esenzione prevista da tale disposizione.

Ciò premesso, non può essere escluso che il trasferimento della proprietà del carburante a tali intermediari si realizzi soltanto in seguito al caricamento. Ove così fosse, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, va rilevato che un siffatto trasferimento della proprietà è avvenuto al più presto in concomitanza del momento in cui gli armatori sono stati autorizzati a disporre del carburante, di fatto, come se ne fossero i proprietari.

Infatti, come rilevato, a partire dal momento in cui il carburante viene caricato nel serbatoio di una nave, si presume normalmente che il suo armatore sia autorizzato a disporne, di fatto, come se ne fosse il proprietario.Di conseguenza, si deve constatare che, in siffatte condizioni, sebbene, secondo le forme previste dal diritto nazionale applicabile, la proprietà del carburante sia stata formalmente trasferita agli intermediari e si presuma che questi ultimi abbiano agito in nome proprio, in nessun momento tali intermediari sono stati in condizione di disporre dei quantitativi forniti, poiché il potere di disporne è appartenuto agli armatori sin dal caricamento del carburante.

Orbene, affinché un’operazione possa essere qualificata come cessione di beni effettuata nei confronti di una persona ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, è necessario che detta operazione abbia prodotto l’effetto di autorizzare tale persona a disporne, di fatto, come se ne fosse il proprietario. Invero, secondo una giurisprudenza costante, la nozione di «cessione di beni», contenuta in tale disposizione, non si riferisce al trasferimento di proprietà nelle forme previste dal diritto nazionale applicabile, bensì comprende qualsiasi operazione di trasferimento di un bene materiale effettuata da una parte che autorizza l’altra parte a disporre, di fatto, di tale bene come se ne fosse il proprietario (sentenza Evita-K, C78/12, EU:C:2013:486, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

Ne consegue che, nell’ipotesi citata nella medesima sentenza, le operazioni realizzate da un operatore economico, come la FBK, non possono essere qualificate come cessioni effettuate nei confronti di intermediari che agiscono in nome proprio, ma si dovrebbe considerare che costituiscano cessioni effettuate direttamente nei confronti di armatori che, a tale titolo, possono beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 148, lettera a), della direttiva 2006/112.

Per questi motivi, la Quarta Sezione della Corte di Giustizia, ha così dichiarato:L’articolo 148, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione prevista in tale disposizione, in linea di principio, non è applicabile alle cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento effettuate nei confronti di intermediari che agiscono in nome proprio, anche qualora, alla data della cessione, la destinazione finale dei beni sia conosciuta, debitamente fissata e le relative prove siano state fornite all’amministrazione tributaria, conformemente a una normativa nazionale.

Tuttavia, in circostanze come quelle del procedimento principale, detta esenzione può essere applicata ove il trasferimento ai suddetti intermediari della proprietà dei beni interessati, nelle forme previste dal diritto nazionale applicabile, sia intervenuto al più presto in concomitanza del momento in cui gli armatori delle navi adibite alla navigazione in alto mare sono stati autorizzati a disporre di tali beni, di fatto, come se ne fossero i proprietari, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

 

Cosimo Salvatore CORSA