Raccolta e smaltimento di segnali pirotecnici di soccorso: inquadramento normativo

BRINDISI – Con la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2016, del Decreto 12 maggio 2016, n. 101 – recante “Regolamento recante l’individuazione delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall’accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 29 luglio 2015, n. 123”, si fornisce un inquadramento normativo del tema relativo alla raccolta e smaltimento dei segnali pirotecnici di soccorso scaduti.

Il Decreto emanato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con Ministero dell’Interno e quello del Lavoro e delle Politiche Sociali, in vigore da giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, all’art. 2 fornisce le varie definizioni ed in particolare quella di “articolo pirotecnico per esigenze di soccorso”, quella di “utilizzatore” nonché quella di “rifiuti da pirotecnici” ed infine quella di “residui inerti”.

Poi l’art. 3 prende in esame quali obblighi ricadono sull’utilizzatore di questi articoli ed in particolare di quelli scaduti, in disuso o comunque non più suscettibili di uso per le finalità cui sono destinati.

Anche per il distributore di articoli pirotecnici sono dettati gli obblighi relativi tra cui quello di raccogliere gratuitamente quelli inutilizzati, scaduti o non più suscettibili di ulteriore uso per le finalità cui sono destinati ed i rifiuti derivanti dal loro utilizzo, consegnati dall’utilizzatore, con l’obbligo da parte del distributore di assicurarne il deposito presso il proprio punto vendita, nel rispetto delle vigenti norme a tutela della sicurezza pubblica e della pubblica incolumità, ai fini del successivo trasporto presso gli impianti di smaltimento con le modalità di cui al decreto. Sono previste forme speciali di vendita di questi articoli pirotecnici.

Il fabbricante e l’importatore degli articoli pirotecnici (art. 5 del D.M.) assicurano, con oneri a proprio carico, il ritiro, il trasporto fino agli impianti di smaltimento di cui all’art. 7 del citato Decreto Ministeriale, lo smaltimento su tutto il territorio nazionale degli articoli pirotecnici restituiti dall’utilizzatore e dei rifiuti da pirotecnici, depositati presso tutti i punti di raccolta allo scopo predisposti. Ai sensi dell’art. 6 gli articoli pirotecnici inutilizzati, scaduti o restituiti dall’utilizzatore e i rifiuti da pirotecnici ritirati, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 del citato regolamento, sono depositati all’interno di contenitori idonei a conservarne l’integrità anche durante le fasi del successivo trasporto presso gli impianti di smaltimento.

Gli articoli pirotecnici scaduti sono conservati in contenitori separati, all’uopo contrassegnati. Il deposito preliminare alla raccolta allestito dal distributore presso il punto vendita deve essere conforme alle disposizioni del decreto del Ministero dell’interno 9 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale del 26 agosto 2011, n. 198,

L’art. 7 del D.M. fornisce inoltre le indicazioni in merito al trasporto e smaltimento degli articoli pirotecnici e dei relativi rifiuti.

Completa il quadro normativo l’art.  8 che detta disposizioni particolari per alcune categorie di articoli pirotecnici ed in particolare che gli articoli pirotecnici scaduti, in disuso o comunque non più suscettibili di uso per le finalità cui sono destinati e i rifiuti derivanti dall’utilizzo presenti a bordo delle unità navali rientranti nel campo di applicazione di cui alla legge 6 febbraio 2006, n. 57 di adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con allegato VI ed appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997, devono essere gestiti in modo separato dagli ulteriori rifiuti presenti a bordo, ai sensi dell’annesso allegato V alla stessa Convenzione.

 

Cosimo Salvatore CORSA