Modalità di rilascio e convalida delle patenti nautiche

BRINDISI – L’art. 47 del Decreto n. 146/2008 nel rinviare all’allegato II i contenuti della procedura di rilascio e convalida delle patenti nautiche, prevede che i candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche presentino domanda alla competente autorità marittima o agli uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in duplice copia, di cui una in bollo, corredata dal certificato medico di data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda rilasciato dalla commissione medica locale, da due foto formato tessera e dall’attestazione di pagamento sia dei diritti previsti dalla tabella A di cui all’allegato XVI del codice, che dei diritti di ammissione agli esami di cui all’articolo 64 del codice.

I soggetti che si trovano in possesso di una patente limitata alla navigazione a motore e coloro che sono in possesso di patente per la navigazione entro dodici miglia dalla costa possono estendere le abilitazioni possedute previa domanda ed allegando copia della patente nautica posseduta.I candidati che presentano la domanda presso un ufficio avente giurisdizione su provincia diversa da quella di loro residenza, allegano documentazione comprovante il domicilio in detta provincia per motivi di studio o di lavoro (cfr. Circolare Ministeriale n. 0017383 – 26/02/2010).Tale disposizione non si applica agli stranieri e ai cittadini italiani residenti all’estero.

Quindi i candidati in possesso dell’autorizzazione provvisoria per esercitarsi al comando o alla direzione nautica delle unità da diporto, nei limiti dell’abilitazione richiesta, purché a bordo vi sia persona munita di patente nautica rilasciata da almeno un triennio, con abilitazione almeno pari a quella che l’interessato aspira a conseguire, in corso di validità, dichiarano la propria disponibilità a sostenere l’esame presso l’ufficio ove hanno presentato la domanda, consegnando contestualmente l’attestazione comprovante il pagamento dei diritti, nonché una marca da bollo. Alla dichiarazione di disponibilità fa seguito la convocazione del candidato per sostenere l’esame.

Pertanto gli uffici competenti, sulla base delle prenotazioni ricevute, dispongono un calendario periodico dei candidati da sottoporre ad esame, nominando una o più commissioni per lo svolgimento delle prove teoriche e pratiche, da tenersi nei quarantacinque giorni successivi alla data della dichiarazione di disponibilità all’esame. Nell’ipotesi che nei successivi sei mesi, non ha fatto seguito la dichiarazione di disponibilità all’esame ovvero quando il candidato, regolarmente convocato, non si sia presentato all’esame per due volte, indipendentemente dai motivi addotti, le domande di ammissione agli esami sono archiviate.

I candidati agli esami per il conseguimento della patente di categoria C presentano, all’atto della domanda, esplicita richiesta riguardo gli ausili necessari nonché l’eventuale esigenza di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove. Si procede quindi, in caso di esito positivo, con il rilascio della patente nautica previa, sottoscrizione apposta dal Presidente della Commissione o dall’Esaminatore nonché dal Candidato, patente che viene rilasciata al termine della prova pratica. Per i soggetti già in possesso di un’abilitazione, il rilascio della nuova patente è subordinato al ritiro della precedente che è annullata ed acquisita al fascicolo di esame. Dell’avvenuto ritiro della patente è data comunicazione all’autorità che ha provveduto al rilascio.

Di conseguenza i soggetti di cui all’art. 32 del Decreto 146/2008, ovvero Ufficiali e personale delle Forze Armate, di Polizia, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuco, delle Capitanerie di Porto, possono conseguire la patente senza esami pertanto, oltre all’abilitazione posseduta, presentano apposita domanda corredata dal certificato medico, una marca da bollo, due foto formato tessera e l’attestazione comprovante il pagamento quale rendiconto. Per completamento ai fini della convalida della patente il titolare presenta domanda all’ufficio che ha provveduto al rilascio, corredata dal certificato medico di cui innanzi.

L’interessato dichiara, inoltre, di possedere i requisiti morali di cui all’art. 37 del Decreto 146/2008, nonché l’eventuale possesso di altra patente nautica. Una copia della domanda è restituita all’interessato e sostituisce, per la durata di trenta giorni, la patente nautica in corso di convalida.

Il competente ufficio provvede alla convalida della patente ovvero invia all’interessato, nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, un talloncino adesivo da apporre sul medesimo documento e recante la seguente dicitura: “Patente nautica n. ……… validità confermata fino al ………………….” seguita dalla firma del funzionario incaricato. Gli estremi della convalida sono annotati nel registro delle patenti. Le prescrizioni risultanti dal certificato medico sono annotate dall’ufficio sulla patente ovvero sul talloncino adesivo da inviare all’interessato e recante la seguente dicitura: “Patente nautica n………… validità confermata fino al ………………… prescrizioni mediche ………………….” seguita dalla firma del funzionario incaricato. Gli estremi della convalida con le prescrizioni sono annotati nel registro delle patenti.

 

Cosimo Salvatore CORSA