LAVORO MARITTIMO: UNIMARE

BRINDISI – Dal 29 novembre 2016 l’adempimento relativo alle comunicazioni obbligatorie relative al lavoro marittimo deve essere effettuato tramite il portale ANPAL – Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro.Tutti gli armatori e le società di armamento devono comunicare assunzioni, trasformazioni, proroghe e cessazioni contrattuali compilando il modello unico UniMare di cui all’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231.

UniMare è il servizio informatico che permette al datore di lavoro di raccogliere tutte le comunicazioni obbligatorie relative ai propri dipendenti in caso di imbarco e sbarco dei marittimi e di tutti coloro che prestano servizio a bordo della nave. Tutte le comunicazioni (assunzione diretta della gente di mare, proroghe, trasformazioni e cessazioni contrattuali) vanno effettuate entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di imbarco e sbarco.

Tale adempimento telematico è stato introdotto con D.M. 24 gennaio 2008 uniformando le comunicazioni obbligatorie, dovute dagli armatori agli uffici di collocamento della gente di mare, a quelle degli altri settori economici, introducendo così il sistema delle comunicazioni obbligatorie on line anche per il lavoro marittimo.

La finalità del provvedimento è quella di assicurare l’unitarietà e l’omogeneità del sistema informativo lavoro su tutto il territorio nazionale nonché gli standard e le regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni dovute dagli armatori agli uffici di collocamento della gente di mare.Come evidenziato il modulo «UniMare» deve essere trasmesso esclusivamente per il tramite del servizio informatico.

Gli uffici di collocamento della gente di mare rilasciano, per il tramite del servizio informatico messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, una ricevuta dell’avvenuta trasmissione indicante la data e l’ora di ricezione nel rispetto della normativa vigente, che fa fede, salvo prova di falso, per documentare l’adempimento di legge.

Ai sensi dell’art. 5 del Decreto le comunicazioni inviate con le modalità previste sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti degli Enti previdenziali, previsti dall’art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nonché del Servizio di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN).Le cooperative della pesca, che l’INPS ha inquadrato nel settore agricolo, assolvono all’adempimento obbligatorio tramite il canale consueto delle comunicazioni obbligatorie non potendolo fare con il sistema UniMare.

I datori di lavoro possono avvalersi, ai fini dell’adempimento, di soggetti abilitati per legge alle presentazioni telematiche ovvero i consulenti del lavoro, i dottori commercialisti ed esperti contabili e gli avvocati che abbiano effettuato la comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro della Provincia in cui esercitano la consulenza; le Associazioni di categoria degli armatori e altri soggetti all’uopo autorizzate ai sensi di legge.

 

Cosimo Salvatore CORSA