CONCESSIONI BALNEARI: LA DECADENZA E’ ILLEGITTIMA ANCHE SE NON SI RIMUOVONO LE STRUTTURE

ROMA – “La mancata rimozione di una infrastruttura (nel caso di specie, trattasi di stabilimento balneare) al termine della stagione estiva non determina, di per sé, una violazione degli obblighi del concessionario così grave da compromettere con carattere di definitività il proficuo svolgimento del rapporto e tale da giustificare una pronuncia di decadenza della concessione demaniale”.  E’ quanto ha disposto il TAR Lazio Latina, sezione I, nella sentenza n.11 dell’11 gennaio scorso.

Veniamo all’occasione signori miei (perdonate la citazione pirandelliana). Il pronunciamento del TAR Lazio deve i suoi natali al ricorso di un operatore balneare la cui concessione demaniale marittima era stata dichiarata decaduta sulla base del combinato disposto tra l’articolo 47 del Codice della navigazione e l’art. 52-bis della Legge regionale Lazio n. 13/2007. Sulla base di quest’ultima disposizione di legge, “al fine di promuovere la destagionalizzazione dell’offerta turistica l’utilizzazione delle aree demaniali può avere durata annuale, fatto salvo quanto previsto dallo stesso atto concessorio. Le strutture di facile rimozione – utilizzate nelle suddette aree – possono essere autorizzate dal Comune, su istanza del concessionario, a rimanere allocate per tutto il periodo di durata della stessa concessione ove in possesso delle autorizzazioni e dei titoli abilitativi occorrendi”.

A prescindere dall’avanzamento dell’istanza di destagionalizzazione (la vicenda meriterebbe dispendiosa disamina a parte), il titolo concessorio del ricorrente era stato dichiarato decaduto dal Comune di Latina sul presupposto, ai sensi dell’articolo 47, lettera f), del Codice della Navigazione, “del mancato smontaggio dell’installazione alias stabilimento balneare al termine della stagione estiva 2015”.

A tal proposito, il Tribunale amministrativo ha rilevato come “la mancata, seppur obbligatoria, rimozione dell’infrastruttura al termine della stagione estiva non assume una gravità tale da compromettere definitivamente il rapporto concessorio in essere con l’amministrazione competente”. Il principio di proporzionalità e di graduazione in capo alla Pubblica Amministrazione richiede, infatti, che venga riconosciuto al concessionario un lasso di tempo, anche breve, entro cui sanare la situazione d’illegittimità venutasi a creare; “la decadenza del concessione può essere dichiarata senza indugi soltanto di fronte ad un ulteriore rifiuto o inerzia dell’operatore”.

 

Stefano Carbonara