Attività di security per il personale marittimo: Corso di indottrinamento

BRINDISI – Con Decreto del 3 dicembre 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ritenuto necessario dare piena attuazione a quanto previsto dalla regola VI/6 dell’annesso alla Convenzione STCW, relativamente ai requisiti minimi obbligatori per l’addestramento del personale marittimo destinato a prestare servizio su navi soggette alla normativa di maritime security, è stato varato il percorso formativo che disciplina il corso di indottrinamento alle attività di security per il personale marittimo e della familiarizzazione alla security per il personale imbarcato.

La formazione di cui al D.D. n. 1347, di pari data, è strettamente correlata all’art. 6 del D. Lgs.  7 luglio 2011, n. 136, recante attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, prevede che l’addestramento dei lavoratori marittimi.

Tale formazione è riservata alle attività di security per il personale marittimo impiegato a bordo di navi soggette all’applicazione del codice internazionale sulla sicurezza delle navi e delle strutture portuali (Codice ISPS) che non è addetto a mansioni di security; il corso fornisce le conoscenze necessarie per assolvere alle competenze riportate nella colonna 1 della tabella A-VI/6-1 del Codice STCW.L’organizzazione del corso di indottrinamento prevede un programma riportato nell’allegato al decreto citato, oggetto di successiva trattazione, della durata non inferiore alle 5 ore.

Non tutti possono promuovere ed organizzare le attività previste dal decreto citato, ma i corsi possono essere tenuti da centri di formazione istituzionale, da istruttori certificati e da centri privati riconosciuti idonei ai sensi del punto 5 della scheda n. 6 del programma nazionale di sicurezza marittima.Anche per i docenti responsabili del corso sono previsti particolari requisiti, previsti dal punto 5.1.1 della scheda n. 6 citata al comma 2, ed una formazione adeguata nelle tecniche di insegnamento.Al termine delle attività formative è prevista la valutazione delle competenze acquisite dal frequentatore.

Tale valutazione è effettuata dal responsabile del corso ovvero dall’istruttore certificato, tramite un esame finale che garantisce la valutazione oggettiva del raggiungimento delle conoscenze e della capacità di applicare i contenuti dell’indottrinamento.

Se viene accertata l’idoneità certificata dal superamento dell’esame a ciascun frequentatore viene rilasciato un attestato di addestramento conforme al modello riportato nell’allegato B), i cui estremi sono annotati, a cura dell’autorità marittima dove il soggetto è iscritto, in calce al certificato di cui all’allegato VII al decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136.

Oltre all’idoneità attestata dal superamento dell’esame i marittimi in oggetto sono comunque tenuti a soddisfare i requisiti relativi alla familiarizzazione prevista dal citato decreto, nonché a partecipare alle prove ed esercitazioni previste dalla normativa di maritime security.

Quindi anche il personale a qualunque titolo impiegato su navi soggette all’applicazione del codice internazionale sulla sicurezza delle navi e delle strutture portuali (Codice ISPS) riceve, prima di essere assegnato a qualsiasi compito a bordo, un addestramento di familiarizzazione sull’organizzazione della security di bordo, secondo il programma indicato al punto 8.6 della scheda n. 6 del programma nazionale di sicurezza marittima precedentemente richiamato.

La familiarizzazione è condotta dall’ufficiale addetto alla security della nave (SSO), oppure dall’agente di security della società di gestione (CSO) o suo sostituto (DCSO), i quali devono, al termine delle attività, attestare l’avvenuta familiarizzazione.In base alle disposizioni transitorie è prevista l’esenzione dalla frequenza del corso per i marittimi che abbiano ricevuto l’addestramento di security previsto dal punto 8.6 della scheda n. 6 del programma nazionale di sicurezza marittima e che abbiano effettuato entro il 1° gennaio 2014 un periodo di navigazione di almeno sei mesi nel corso degli ultimi tre anni a bordo di navi soggette alla normativa di maritime security.

L’agente di security della società di gestione (CSO), rilascia ai marittimi, un attestato di addestramento conforme al modello in allegato C), i cui estremi sono annotati, a cura dell’autorità marittima di iscrizione, in calce al certificato di cui all’allegato VII al citato D. Lgs. n. 136/2011.

 

Cosimo Salvatore CORSA