Rilascio del duplicato della licenza di navigazione

BRINDISI – L’art. 22 del D. Lgs. 18 luglio 2005, n.171 recante “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n.172”, stabilisce che i documenti di navigazione per le navi da diporto ovvero la licenza di navigazione, che abilita alla navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza alcun limite e il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità, sono rilasciati dall’ufficio che detiene il relativo registro all’atto dell’iscrizione.
Al comma 2 si evidenzia che la licenza di navigazione che abilita al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione dell’unità, indicate nella dichiarazione di conformità, rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell’Unione europea, ovvero da attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell’art. 10 o autorizzato ai sensi del D. Lgs. 3 agosto 1998, n. 314 nonché il certificato di sicurezza che attesta lo stato di navigabilità costituiscono i documenti di navigazione per le imbarcazioni da diporto, rilasciati dall’ufficio che detiene il relativo registro all’atto dell’iscrizione.

Lo stesso decreto n. 171/2005 all’art. 23 disciplina la licenza di navigazione con la previsione che la licenza di navigazione per le unità da diporto è redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che sul documento sono riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell’apparato motore, il nome del proprietario, il nome dell’unità se richiesto, l’ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione autorizzata, nonché la stazza per le navi da diporto.

Inoltre sono annotati il numero massimo delle persone trasportabili, gli eventuali atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sull’unità, nonché l’eventuale uso commerciale dell’unità stessa.Si dispone altresì che la licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato.
Nel testo si sottolinea che la denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti prescritti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell’unità sia in corso di validità.

E’ altresì previsto che per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati al competente ufficio su supporto informatico o per via telematica nonché che le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione non sia ancora concluso possono essere abilitate alla navigazione dai rispettivi uffici di iscrizione con licenza provvisoria la cui validità non può essere superiore a sei mesi.
Per quanto concerne il rinnovo della licenza di navigazione si evidenzia che la stessa è rinnovata in caso di cambio del numero e della sigla dell’ufficio di iscrizione ovvero di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo e dell’apparato motore e del tipo di navigazione autorizzata, si precisa anche che la ricevuta dell’avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni.
Analizziamo ora, quindi, cosa bisogna fare in caso deterioramento o smarrimento di questo importante documento.In primo luogo va presentata una domanda in bollo vigente all’Ufficio che ha rilasciato il documento originale, quindi alla Capitaneria di Porto o Ufficio Circondariale Marittimo di competenza con l’indicazione dei dati anagrafici completi di cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente.
Quindi la richiesta finalizzata al rilascio del duplicato della licenza di navigazione comporta l’indicazione della tipologia di imbarcazione o nave e il numero di iscrizione al R.I.D/R.N.D., nonché la motivazione della richiesta ovvero se viene presentata per deterioramento o smarrimento del documento.La domanda deve essere accompagnata da due versamenti ed allegati che si elencano di seguito.
Un versamento di € 25,00 sul c.c.p. intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di competenza con la causale: “Capo XV – Capitolo 3570”, nonché un versamento di € 2,56 (unità non marcate CE) o € 2,40 (unità marcate CE) o € 12,86 (navi da diporto) effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato con causale “Capo X – Capitolo 2385” (costo stampato).

Alla domanda in bollo da Euro 16,00 deve essere allegata l’originale della denuncia nel caso di smarrimento o furto dell’originale. Inoltre è richiesta una ulteriore marca da bollo da Euro 16,00 solo nel caso di deterioramento della licenza di navigazione.Infine la dichiarazione che si acconsente al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 196/2003, e la firma del richiedente completano la richiesta per il rilascio del duplicato della licenza di navigazione.

 

Cosimo Salvatore CORSA