ISCRIZIONE PER IMBARCAZIONI CON “MARCATURA CE”

BRINDISI – La direttiva 2013/53/UE, che abroga la direttiva 94/25/CE e successivi emendamenti, prevede che quando i distributori mettono un prodotto a disposizione sul mercato, agiscono con la dovuta diligenza in relazione alle prescrizioni della citata direttiva.

Inoltre prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano che il prodotto rechi la marcatura CE di cui all’articolo 17, che sia accompagnato dai documenti previsti dagli allegati alla citata direttiva, nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una o più lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali nello Stato membro in cui il prodotto deve essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l’importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 7, paragrafi 5 e 6, e all’articolo 9, paragrafo 3 della citata direttiva.

Per quanto riguarda la progettazione e la costruzione di imbarcazioni da diporto si applicano le procedure di cui all’allegato II della decisione n. 768/2008/CE che si basano su procedure di valutazione denominate moduli.La marcatura CE è finalizzata alla salute e la sicurezza dei passeggeri, alla qualità del prodotto, alla verifica dell’impatto ambientale, alla protezione del consumatore.
Pertanto la domanda di iscrizione per imbarcazioni con “MARCATURA CE” va presentata a qualsiasi Capitaneria di Porto o Ufficio Circondariale Marittimo nonché agli Uffici Provinciali ex MCTC autorizzati a tenere i registri.La domanda deve essere completa dei dati anagrafici del proprietario dell’imbarcazione da diporto, comprensivi del cognome e nome del luogo e data di nascita e del codice fiscale e della dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza e cittadinanza.

Bisogna indicare nella domanda la categoria di progettazione di cui all’art. 20 della citata direttiva 2013/53/UE (indicando se A, B, C, o D), il tipo quindi se a motore o a vela con motore ausiliario, se trattasi di motoveliero; inoltre se munita di motore entro bordo, entro fuori bordo o fuori bordo, la potenza di KW, l’anno di costruzione, il costruttore e il numero di identificazione dello scafo, H.I.N.Quindi con la presentazione dell’istanza si chiede l’iscrizione dell’unità nei Registri delle Imbarcazioni da Diporto (R.I.D.) dell’Ufficio competente e contestualmente il rilascio della licenza definitiva di navigazione (o provvisoria nei casi previsti) unitamente al rilascio del certificato di sicurezza, all’assegnazione del nominativo internazionale (nel caso in cui l’unità sia munita di un apparato Vhf).

Inoltre alla domanda si allegano una serie di documenti quali, per citarne i principali, il titolo di proprietà (atto pubblico, scrittura privata autenticata e registrata, dichiarazione dell’alienante con sottoscrizione autenticata e registrata, sentenza, fattura di vendita con firma per quietanza dell’alienante autenticata), e la copia della fattura di acquisto, dalla quale risultano le complete generalità, il codice fiscale la descrizione tecnica dell’unità e l’assolvimento degli adempimenti fiscali.

All’istanza risulta inoltre necessario allegare, per la parte tecnica, la dichiarazione di “conformità CE” rilasciata dal costruttore, la copia dell’attestazione “CE del tipo” rilasciata dall’organismo notificato se prevista (per le unità superiori ai 12 mt di l.f.t. – lunghezza fuori tutto – di categoria di progettazione A, B o C) e la dichiarazione di potenza del motore rilasciata dal costruttore ovvero (per i vecchi motori) certificato di omologazione e dichiarazione di conformità (solo per i motori e.b. ed e.f.b.).

In caso di iscrizione provvisoria si allega altresì una dichiarazione di assunzione di responsabilità relativa agli eventi derivanti dall’esercizio dell’unità.Completano la richiesta di iscrizione i versamenti relativi ai costi di rilascio dei titoli, le marche da bollo, il consenso al trattamento dei dati personali, la data e la firma del richiedente l’iscrizione delle imbarcazioni con marcatura CE.Va evidenziato che l’unità, quando naviga a distanza superiore a 6 miglia dalla costa deve essere munita almeno di un apparato Vhf e l’operatore deve essere munito del “Certificato limitato Rtf”.

 

Cosimo Salvatore CORSA