Prestazioni di malattia e inabilità per lavoratori marittimi

BRINDISI – In un precedente intervento è stato evidenziato che l’Inps, con apposita Circolare (n.105/2017), è intervenuta con riferimento alla gestione diretta delle attività ex Ipsema ed in particolare, con propri orientamenti, in merito alla compatibilità tra assegno ordinario di invalidità e prestazioni di malattia dei lavoratori marittimi.Secondo l’Istituto, in riferimento alla tematica, si confermano le istruzioni operative fornite con circolare n.182/1997, paragrafo 7 e con successiva circolare n. 95-bis/2006, paragrafo 3.

Da quanto innanzi discende la riconoscibilità dell’indennità di malattia per i soli periodi in cui sia sanitariamente riscontrabile una riacutizzazione o una complicanza della stessa patologia per la quale è stato concesso l’assegno di invalidità.Per i trattamenti pensionistici della categoria dei lavoratori marittimi, circa l’incompatibilità delle pensioni di inabilità con le prestazioni di malattia, sono previste regole specifiche e più articolate, per le quali è bene precisare che la gente di mare si distingue in tre categorie e che per l’iscrizione alla prima e alla seconda categoria sono previsti specifici requisiti, taluni dei quali riferiti all’idoneità fisica  la cui perdita comporta la cancellazione dalle matricole della gente di mare, mentre per l’iscrizione alla terza categoria sono invece previsti requisiti meno incisivi.

Pertanto, secondo la citata circolare, in linea generale è possibile l’iscrizione alla terza categoria pur in presenza di cancellazione, per sopravvenuta carenza di requisiti di idoneità fisica, dalla prima e seconda categoria della gente di mare.   Il trattamento pensionistico dei lavoratori marittimi è soggetto a speciali disposizioni che, secondo la normativa vigente, stabiliscono che un lavoratore marittimo di prima e seconda categoria, avente i requisiti di legge, può ottenere la pensione di inabilità alla navigazione previo accertamento sanitario effettuato – ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge n. 413/1984 –  dalle Commissioni mediche di cui al Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 e ss.mm.ii.

Per gli altri lavoratori marittimi l’accertamento sanitario è effettuato dall’Inps.  La pensione ordinaria di inabilità è riconosciuta quando il lavoratore ha il requisito di 520 settimane di contribuzione. Non si conteggiano i periodi assicurativi che non corrispondono ad attività di navigazione.  Inoltre si evidenzia che è possibile riconoscere al lavoratore titolare di pensione di inabilità alla navigazione, qualora iscritto nella terza categoria della gente di mare, il diritto alle prestazioni temporanee di malattia eventualmente spettanti.
La pensione deve essere revocata con decorrenza dalla ripresa dell’attività lavorativa qualora i titolari di pensione per inabilità (ordinaria o privilegiata) alla navigazione vengano iscritti nelle matricole della gente di mare di prima   o di seconda categoria.
Viene confermato che l’accertamento della sussistenza dei requisiti viene effettuato dalle Autorità Marittime sulla base della vigente normativa sul collocamento della gente di mare che prevede il rilascio delle relative attestazioni di idoneità all’esercizio delle mansioni.
Infine con riferimento all’incumulabilità dell’assegno ordinario di invalidità con le indennità di malattia, non sussistono particolarità per la categoria dei lavoratori marittimi e si applicano, pertanto, le medesime istruzioni valide per la generalità dei lavoratori.

 

Cosimo Salvatore CORSA