Rimborso spese di viaggio ai lavoratori marittimi sbarcati per malattia

BRINDISI – L’INPS, con Circolare n. 105/2017, come già ribadito precedentemente, ha divulgato alcuni dei principali orientamenti assunti nell’ambito della gestione diretta delle attività ex Ipsema (Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo), in riscontro ai quesiti pervenuti dalle strutture territoriali coinvolte nelle attività in argomento.

A tal proposito l’Istituto in merito alla gestione delle domande di prestazioni per i lavoratori marittimi ha precisato che non è raro che unitamente alle indennità di malattia, vengano richieste somme ulteriori imputabili a titolo di  rimborso spese di viaggio sostenute in caso di sbarco per malattia, che per effetto dell’art. 26 del Regio D.L. 23 settembre 1937, n. 1918, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 1938, n. 831, erano già oggetto di rimborso da parte della gestione delle Casse marittime.
Come risaputo dal 1° gennaio 1980, la L. 833/1978 – art. 74, ha sancito l’attribuzione all’Inps della competenza all’erogazione delle sole prestazioni economiche per malattia che, in virtù delle relative peculiarità, sono state gestite dalle Casse marittime in virtù di specifica convenzione.Per effetto della sopravvenuta evoluzione normativa descritta in premessa, dal 1° gennaio 2014, tale è effettuata direttamente dall’Istituto, che riconosce le prestazioni previdenziali a tutela della malattia, senza alcun onere aggiuntivo a titolo di rimborso spese di viaggio non rientranti nella competenza istituzionale.

Pertanto, secondo la citata circolare, nessun onere economico a titolo di spese di viaggio potrà essere posto a carico dell’Istituto in presenza di eventi di malattia comportanti lo sbarco, trattandosi, come detto, di prestazioni ulteriori e diverse rispetto alla tutela previdenziale.Per quanto attiene alla temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune, si stabilisce che per l’indennità specifica ed esclusiva della categoria dei lavoratori marittimi, prevista dalla L. 16 ottobre 1962, n. 1486 (c.d. legge Focaccia), si fa rimando alle istruzioni operative fornite con la circolare n. 179 del 23 dicembre 2013.
Tale indennità è riconosciuta al lavoratore marittimo che per ragioni connesse allo stato psico-fisico conseguente all’evento morboso, sia inidoneo alla navigazione e al lavoro a bordo della nave.
Pertanto la stessa si configura come forma di “compensazione” del mancato guadagno e di tutela nei confronti del lavoratore che risulta privo di retribuzione e assistenza. L’indennità di cui trattasi, ad avviso dei Ministeri Vigilanti, non può ritenersi compatibile con il contemporaneo svolgimento di attività lavorativa diversa da quella marittima.

Infine l’Istituto conferma la incompatibilità tra l’indennità in argomento e la percezione dell’indennità N.A.S.P.I., trattamento previdenziale, quest’ultima, compensativo dello stato di disoccupazione involontaria e sostitutivo del mancato reddito da lavoro.

 

Cosimo Salvatore CORSA