DOCUMENTI DI NAVIGAZIONE: Abilitazione alla Navigazione

BRINDISI – Con la pubblicazione del D. Lgs. n. 229/2017 (G.U. n. 23/2018) il Codice della Nautica da Diporto di cui al D. Lgs. 18 luglio 2005, n.171 è stato sostanzialmente modificato.Analizzando il Capo II, che si occupa delle abilitazioni alla navigazione delle unità da diporto, prendiamo in esame la parte del Codice relativa ai documenti e ai tipi di navigazione.

La normativa in questione stabilisce quali sono i documenti di navigazione per le navi da diporto, rilasciati dallo sportello telematico del diportista (STED) all’atto dell’iscrizione.

In particolare la documentazione è quella relativa alla la licenza di navigazione, anche provvisoria, che abilita alla navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza alcun limite nonché il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.In maniera analoga i documenti di navigazione per le imbarcazioni da diporto, rilasciati, all’atto dell’iscrizione, dallo Sportello telematico del diportista (STED), sono rappresentati sempre dal certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità, mentre per la licenza di navigazione, anche provvisoria, va precisato che questa abilita al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione dell’unità, indicate nella dichiarazione di conformità, UE.

Tale documento viene rilasciato, ai sensi dell’allegato XIV del D. Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5, da uno dei soggetti indicati nell’articolo 14, comma 3, del medesimo decreto.Inoltre è previsto il rilascio di un’attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del D. Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del D. Lgs. 14 giugno 2011, n. 104.

Infine natanti ed imbarcazioni sono obbligati a tenere a bordo il documento di assicurazione, di identità e se presente un apparecchio Vhf il certificato Rtf, oltre quelli previsti dalle norme in vigore.

 

Cosimo Salvatore CORSA