CONTROLLI DI SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO

BRINDISI – Nell’ambito del Capo II, relativo all’abilitazione alla navigazione delle unità da diporto, fa il suo ingresso l’art. 26 bis del D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, inserito a seguito delle modificazioni introdotte dal D. Lgs. n. 229/17.

Preceduto dall’art. 26 che si occupa del certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto che attesta lo stato di navigabilità dell’unità e fa parte dei documenti di bordo, nonché dal certificato di idoneità al noleggio che attesta lo stato di idoneità dell’unità al noleggio ed è rilasciato dagli uffici circondariali marittimi e dagli uffici della motorizzazione civile, l’art. 26 bis si occupa di disciplinare, con Decreto del Ministro delle Infrastrutture con direttive da emanarsi entro il 31 marzo di ciascun anno, i controlli di sicurezza della navigazione da diporto in mare.Tale provvedimento è finalizzato a determinare le modalità di svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto, anche a fini commerciali, al fine di evitare duplicazioni di accertamenti a carico delle unità da diporto, con particolar riguardo alla stagione balneare.

La pianificazione, la direzione e il coordinamento relativo ai controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto sono di competenza esclusiva del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto, nei limiti previsti dalla normativa in vigore (cfr. art. 8-bis, comma 1, del D.L. n. 92/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2008), procedono con i controlli alle unità da diporto anche mediante accesso all’anagrafe nazionale delle patenti nautiche di cui all’articolo 39-bis del Codice della Nautica da Diporto, ovvero all’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e al Centro elaborazione dati di cui all’articolo 9, comma 1, della legge 1º aprile 1981, n. 121.

La finalità della norma trova fondamento nell’istituire di un sistema di controlli di natura preventiva che, a seguito di un accertamento favorevole sulla regolarità della documentazione di bordo, delle dotazioni di sicurezza e dei titoli abilitativi al comando delle unità da diporto, consente di evitare durante la stagione balneare la reiterazione di tali controlli, restando fermi quelli di diversa natura rientranti nelle attribuzioni e nei compiti di istituto propri di ciascuna Forza di polizia.

 

Cosimo Salvatore CORSA