Sanzioni per le navi non IMO 2020

Londra. Dall’introduzione dell’IMO 2020 il 1° gennaio, alle navi è stato dato un “ periodo di esonero” per consentire all’industria dello shipping di passare al combustibile a basso contenuto di zolfo. Dal primo marzo 2020, le forze dell’ordine, finito tale periodo, infliggeranno sanzioni amministrative alle navi non in regola con le norme IMO 2020.

Le Autorità di controllo dello Stato di approdo della nave inizieranno a far rispettare le nuove norme IMO, considerando reato per le navi trasportare carburante con un contenuto di zolfo superiore allo 0,5%, a meno che la nave non disponga di un sistema di filtri dei gas di scarico. L’International Chamber of Shipping ricorda agli armatori e agli operatori l’imminente divieto e ribadisce il fatto che qualsiasi nave ritenuta non conforme deve valutare e affrontare la prospettiva della detenzione della nave stessa. Dimostrare che le navi, senza sistemi di scarico dei gas a norma, detengono a bordo carburante non conforme, sarà compito degli ufficiali del Port State Control evidenziare la violazione.

I principali regimi dello Stato portuale, tra cui il Protocollo d’intesa di Parigi, quello di Tokyo, la Guardia Costiera degli Stati Uniti (USCG) e l’Autorità Australiana per la Sicurezza Marittima (AMSA) hanno chiarito la scorsa settimana che saranno applicati rigorosamente i requisiti IMO e le tutte le relative sanzioni nei porti d’approdo di loro competenza. I limiti più restrittivi sull’utilizzo dei carburanti riguardano anche le navi passeggeri che compiono un servizio di linea proveniente da o diretto a un porto di un Paese dell’Ue; anche tutte le navi all’ormeggio nei porti (articolo 295, comma 8, del T. U. A. in aderenza alla normativa comunitaria) hanno l’obbligo di utilizzare combustibili per uso marittimo (gasoli) con tenore di zolfo non superiore allo 0.10% m/m.

Sempre l’articolo 295 prevede che sulle navi all’ormeggio nei porti la sostituzione dei combustibili sia effettuata “prima possibile dopo l’ormeggio”. Per quanto riguarda l’Italia, una circolare del Ministero dell’Ambiente (trasmessa il 29.04.2010) ha stabilito il limite massimo in due ore, entro il quale le navi, una volta giunte all’ormeggio, devono sostituire il carburante. Ai sensi del comma 10, art. 295, T. U. A., tutte le operazioni di cambio di combustibili utilizzati sulle navi devono essere indicate nel Giornale generale e di contabilità e nel Giornale di macchina o in un apposito documento di bordo.

S’intende che tutte le verifiche documentali per l’accertamento delle infrazioni sono operate dal Corpo delle Capitaneria di Porto, Guardia Costiera: annotazioni cambio combustibili, Bunker Delivery Note dei rifornitori e conservazione dei campioni di carburante. Già, nel 2017 è stato siglato un accordo quadro a livello nazionale tra Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’utilizzo dei laboratori specializzati dell’Agenzia delle Dogane per le analisi dei campioni prelevati dal personale delle Autorità Marittime.

Abele Carruezzo