Pesca sportiva: serve una dichiarazione in Capitaneria

Ultimamente si è parlato di pesca sportiva e della domanda da presentare in Capitaneria per esercitare questo tipo di sport; molti sportivi contestano il “regolamento-censimento”, come loro lo definiscono e chiedono tutela alle loro Associazioni di pesca ricreativa. Diciamo subito che già dall’inizio del 2010 in Commissione europea si sono tracciate le linee guida per formulare una normativa comunitaria capace di armonizzare la frammentazione legislativa dei vari stati membri a proposito di pesca ricreativa e sportiva. La pesca ricreativa in mare è una attività non commerciale di milioni di europei che hanno generato un settore di importanza economica, favorendo occupazione ed affari alle imprese della filiera. Da qui l’interesse per un regolamento unitario che crei regioni marittimi dove si possa pescare tutto ed altre dove tutto è vietato. A livello internazionale, si definisce pesca ricreativa in mare (recreational sea fishing): la “non-commercial fishing activities exploiting living aquatic resources for recreation” come dall’art. 2 (c) del Regolamento CE 199/2008/EC; mentre nel regolamento italiano troviamo che è “attività di pesca non commerciale che sfrutta le risorse acquatiche vive per la ricreazione”. Poi bisogna distinguere che la pesca ricreativa in mare comprende la pesca amatoriale (leisure fishing) come passatempo e svago e la pesca sportiva (sport fishing) quella praticata durante eventi sportivi e gare; diversamente è il charter di pesca (charter fishing) cioè quelle battute di pesca (una o più) organizzate da imprese di charter e praticate a bordo di imbarcazioni da diporto noleggiate con equipaggio; si osserva sull’espressione “equipaggio”: ossia professionalmente certificato. Tutto questo non deve essere confuso con il turismo di pesca che si pratica su navi da pesca. Ed allora per la pesca ricreativa in mare può essere praticata sia a bordo di una imbarcazione da diporto utilizzata per la pesca di svago; e sia dalla riva cioè da spiagge, rocce, scogliere;  da porti e canali con relativi permessi. Il permesso e/o licenza si riferisce al diritto rilasciato a un pescatore amatoriale o ad una imbarcazione da diporto da parte dello Stato Membro, che autorizza il pescatore o l’imbarcazione ad esercitare la pesca ricreativa in mare. Particolari battute di pesca – come quella per il tonno rosso – richiedono licenze temporanee. E’ inutile sottolineare che la vendita o il commercio di catture effettuate nell’ambito della pesca ricreativa sono vietati senza eccezioni; come pure, i pesci catturati nel corso di eventi o gare di pesca devono essere rigettati – thrown back –  in mare vivi. E comunque, da marzo 2011, è indispensabile chiedere informazioni in Capitaneria di Porto, prima di incorrere in sanzioni.

Abele Carruezzo