Decreto Fiscale 2017: Accise liti pendenti. Sanatoria con sconto del 20%

BRINDISI – Coloro che hanno in corso liti pendenti in materia di accise possono aderire ad una sorta di “rottamazione” che è stata introdotta dall’art. 5-bis del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante “disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, in corso di conversione.

Si prevede il pagamento, all’Agenzia delle Dogane, dell’ottanta percento (80%) dell’imposta dovuta con esclusione delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi.Tale adesione è rivolta a contestazioni avvenute prima dell’anno 2010 e per le quali è in corso un contenzioso ed è finalizzata a ridurre le liti pendenti che hanno per oggetto ricorsi in materia di accise attualmente impugnate nei diversi gradi di giudizio.

Infatti l’art. 5-bis, recante “definizione delle controversie in materia di accise e di IVA”, prevede che l’Agenzia delle Dogane è autorizzata a definire con transazioni, entro il 30 settembre 2017, le liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge n. 193/2016 in esame, aventi ad oggetto il recupero dell’accisa su prodotti energetici, alcol e bevande alcoliche. Le imposte oggetto del contenzioso devono riferirsi a fatti verificatisi anteriormente al 1° aprile 2010.

Il soggetto passivo può estinguere la pretesa tributaria pagando, entro sessanta giorni dalla transazione, almeno il venti per cento dell’accisa e della relativa imposta sul valore aggiunto in contestazione. Sono esclusi interessi, indennità di mora e sanzioni. Il pagamento può essere effettuato in un massimo di sette rate annuali.

In tal caso il tasso degli interessi legali è maggiorato di due punti. Resta fermo il recupero delle imposte nei confronti del responsabile del reato. I giudizi in corso sono sospesi, a richiesta del soggetto obbligato. Il pagamento di quanto previsto determina l’estinzione delle liti fiscali pendenti a tale titolo, in ogni stato e grado di giudizio.

Tale nuova disciplina si applica solo se il procedimento penale, eventualmente instauratosi, non abbia riconosciuto il dolo o la colpa grave per gli stessi fatti.

 

Cosimo Salvatore CORSA