Le linee guida interpretative sulla normativa UE in materia di diritti dei passeggeri a seguito dell’emergenza Coronavirus

L’emergenza Coronavirus (o COVID-19), classificato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come “Pandemia” ha spiegato i suoi effetti catastrofici non soltanto per la salute delle persone ma, in un mondo sempre più globalizzato e iperconnesso, ha provocato forti ripercussioni sull’economia dei trasporti.

Per mitigare il conseguenziale impatto negativo in termini di cashflow e ridurre i costi per il settore, la Commissione Europea, il 18 marzo 2020 ha pubblicato una serie di orientamenti per garantire l’applicazione coerente dei diritti dei passeggeri in tutta l’UE in seguito alle misure adottate dai governi nazionali costretti a imporre restrizioni di viaggio e controlli alle frontiere con sospensione dello spazio Schengen e alle differenti policy dei vettori.

Per quanto riguarda il trasporto aereo e l’applicazione del Regolamento n. 261/2004, qualora un volo venga cancellato da un vettore, quest’ultimo deve offrire al passeggero la scelta tra il rimborso del biglietto, l’imbarco su un volo alternativo non appena possibile, oppure l’imbarco su un volo alternativo in una data successiva di suo gradimento. Va, però sottolineato che la rapidità con cui il COVID-19 si sta diffondendo potrebbe rendere in pratica molto difficile od impossibile per il vettore assicurare con tempestività tali diritti.

Di conseguenza, poiché la prima opportunità utile per il volo alternativo potrebbe essere notevolmente posticipata, il vettore andrà esente da responsabilità qualora comunichi al passeggero in tempo utile i voli disponibili per il reimbarco. In caso di volo cancellato, inoltre, il passeggero in attesa dell’imbarco ha diritto all’assistenza gratuita, che include i pasti, una sistemazione in albergo ed il relativo trasporto. A questo obbligo il vettore deve adempiere anche se la cancellazione del volo è dovuta alle circostanze eccezionali di cui all’articolo 5, paragrafo 3, Reg. 261/2004. Di conseguenza, anche qualora, a causa del COVID-19, i tempi di attesa fossero particolarmente protratti, il vettore non sarà esentato dai propri obblighi.

Il regolamento in parola, infine, prevede un’ipotesi di compensazione forfettaria, che tuttavia non si applica alle cancellazioni effettuate con più di 14 giorni di anticipo o qualora la cancellazione sia dovuta a circostanze eccezionali che non avrebbero potuto essere evitate anche adottando tutte le misure del caso. Nello specifico, secondo la Commissione, quest’ultima condizione è da considerarsi soddisfatta non solo laddove le autorità pubbliche vietino del tutto determinati voli o la circolazione delle persone in modo tale da escludere, di fatto, il volo in questione, ma anche qualora la cancellazione del volo si verifichi in circostanze in cui la libera circolazione delle persone è limitata a determinati individui che beneficiano di deroghe.

Anche per quanto riguarda il trasporto ferroviario e l’applicazione del Regolamento n. 1371/2007 la scelta di itinerari alternativi, qualora sia ragionevolmente prevedibile che il ritardo del treno all’arrivo sarà superiore a 60 minuti potrebbe essere fortemente condizionata dal COVID-19.

Infatti, la prima opportunità utile per il treno alternativo potrebbe essere notevolmente posticipata, e di tale eventualità il passeggero dovrà essere debitamente informato. Similmente, anche qualora la cancellazione del treno sia dovuta a circostanze che dipendono dal virus il vettore ferroviario non sarà esentato dai suoi obblighi di assistenza nei confronti del passeggero, a prescindere dalla lunghezza del periodo di attesa. Tuttavia, a differenza dagli altri tipi di trasporto, in questo caso l’esistenza di circostanze eccezionali non fa venir meno il diritto del passeggero all’indennità per il prezzo del biglietto in caso di ritardo o cancellazione del treno.

Da ultimo, disposizioni simili varranno anche per il trasporto marittimo cui si applica il Regolamento  n. 1177/2010 e per quello effettuato tramite autobus cui si applica il Regolamento n. 181/2011.

Nel trasporto via mare in caso di cancellazione o di ritardo alla partenza, il vettore deve assicurare al passeggero la possibilità di scegliere fra il trasporto alternativo e il rimborso del biglietto e, in quest’ultimo caso, ove opportuno, il ritorno gratuito al primo punto di partenza. Pertanto, se la partenza di un servizio passeggeri di un viaggio viene cancellata o ritardata per più di 90 minuti, ai passeggeri sarà offerta la scelta tra un volo alternativo o il rimborso del biglietto con, inoltre, un risarcimento da 25 al 50% del prezzo del biglietto.

In tali casi, il vettore deve anche fornire assistenza, comprese le bevande o pasti e, ove necessario, l’alloggio del valore fino a 80 euro a notte per un massimo di tre notti. Tali disposizioni non si applicano alla crociera.

E’ altresì accordato un diritto alla compensazione economica ai passeggeri qualora essi subiscano ritardi ricorrenti all’arrivo e non invece un unico episodio di ritardo. Di particolare interesse – per quel che riguarda la soppressione delle partenze per l’emergenza COVID – 19, è il paragrafo 4 dell’art. 20 del Reg. 1177/2010, che stabilisce, in caso di circostanze eccezionali esonerative l’esenzione, per il vettore, al versamento della compensazione pecuniaria.

Nel documento la stessa Commissione riconosce che le norme della UE sui diritti dei passeggeri non affrontano quelle situazioni in cui i passeggeri non possono viaggiare o vogliono annullare un viaggio di propria iniziativa ma la fattispecie è ben delineata nel nostro ordinamento giuridico qualora il caso preveda la giurisdizione italiana.

Infatti-  i casi di impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell’art. 1463 del Codice Civile sono stati tipizzati nel comma 1, dell’art. 28 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 varato dal Governo (cui rimandiamo) e vanno coordinate con le specifiche disposizioni del Codice della Navigazione.

Pertanto in occasione di un trasporto marittimo (applicabile anche alle crociere seppur con le penali previste per i pacchetti turistici) il passeggero impossibilitato alla partenza (e le conseguenze del COVID-19, a nostro avviso, rientrano – a pieno titolo, tra le case di forza maggiore) è previsto il rimborso – ai sensi dell’articolo 402 mentre nel trasporto aereo tale diritto è contemplato dall’articolo 945.
Per sapere di più rinvio all’e-book La tutela comunitaria del passeggero tra normativa e giurisprudenza, Passerino Editore, 2020.

 

Alfonso Mignone

https://www.ilnautilus.it/?s=La+tutela+comunitaria+del+passeggero+tra+normativa+e+giurisprudenza%2C&x=8&y=8

Interpretative Guidelines on EU passenger rights regulations in the context of the developing situation with Covid-19

Alfonso Mignone, La tutela comunitaria del passeggero tra normativa e giurisprudenza, Passerino Editore, 2020

https://www.ibs.it/tutela-comunitaria-del-passeggero-tra-ebook-alfonso-mignone/e/9788835354505#

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