COME E QUANDO VERSARE LA TASSA ANNUALE SULLE UNITA’ DA DIPORTO

ROMA – Nel precedente intervento abbiamo trattato della tassa annuale sulle unità da diporto. E’ stato anche precisato che  le unità da diporto (imbarcazioni e navi) di lunghezza superiore a 14 metri (in precedenza 10 mt.  – D.L. 69/2013) sono soggette al pagamento di una tassa annuale e che la tassa non è dovuta per il primo anno dalla prima immatricolazione nonché sulle unità a disposizione dei soggetti portatori di handicap, affetti da patologie che richiedono l’utilizzo permanente delle stesse unità.

Quindi il  semplice possesso di navi ed imbarcazioni da diporto con scafo eccedente una determinata lunghezza comporta il pagamento della tassa sulle unità da diporto. Analizziamo di seguito come e quando versare nonché i termini per effettuare il versamento. La tassa è dovuta in base alla lunghezza dello scafo.

La tassa è ridotta al 50% per le unità a vela con motore ausiliario, il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore (espresso in Kw) non sia inferiore a 0.5.È ridotta, inoltre: del 15% dopo 5 anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto; del 30% dopo 10 anni dalla data di costruzione; del 45% dopo 15 anni.

Tali periodi decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione.La tassa deve essere versata entro il 31 maggio di ciascun anno.Per i contratti (ad es. di locazione) per i quali la tassa è dovuta in base alla  loro durata, la tassa è determinata in rapporto ai giorni. Se il contratto è di durata inferiore al periodo 1° maggio – 30 aprile la tassa è versata entro il giorno precedente la data di inizio del contratto.

Il versamento è effettuato mediante utilizzo del modello “F24 con elementi identificativi” utilizzando il codice tributo 3370 come già precisato nel precedente intervento.I soggetti che non possono utilizzare il modello F24 eseguono il versamento mediante bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo1222, indicando:codice BIC: BITAITRRENT; causale del bonifico: generalità del soggetto tenuto al versamento della tassa annuale, identificativo (sigla di iscrizione) dell’unità da diporto, codice tributo e periodo di riferimento (così come indicati nella risoluzione di cui al punto 1.2); IBAN – IT15Y0100003245348008122200, pubblicato sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle finanze.

Per l’omesso, il ritardato o il parziale versamento della tassa, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300% dell’importo non versato.Chi ha versato la tassa annuale in misura superiore all’importo dovuto può presentare richiesta di rimborso.

L’istanza, unitamente all’eventuale copia della licenza di navigazione, va presentata esclusivamente in via telematica (direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline, oppure tramite i soggetti incaricati).

I rimborsi sono erogati con accredito su conto corrente bancario o postale, secondo le modalità previste dall’articolo 4 del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze, 29 dicembre 2000.Il modello da utilizzare per l’istanza di rimborso è quello approvato con il Provvedimento del Direttore del 28 ottobre 2013.

 

Cosimo Salvatore Corsa