Anche gli Yachts sono tutelati dal diritto d’autore come disegni e opere d’architettura

Il primo ottobre (oggi ndr,) prende il via a Genova la 60° edizione del Salone Nautico; un segnale importante di ripartenza del Paese, in un settore che da sempre rappresenta una fonte importante di orgoglio (e reddito) per l’Italia e che sembra tutto sommato aver resistito alla tempesta del Covid19.

L’Italia riveste un posto in prima fila tra i grandi player internazionali e le sue barche sono ammirate (e riconosciute) in ogni porto. Merito, anche, degli architetti e designer che le hanno progettate, spesso vere e proprie archi-star riconosciute come tali non solo dalla stampa di settore e dagli appassionati, ma pure dai giudici.

Infatti, “non vi è motivo per riconoscere la tutela del diritto di autore ad un architetto che progetta una villa e non anche al suo collega che progetta uno yacht”. Lo ha affermato il Tribunale di Genova, all’esito del procedimento promosso da una nota società di costruzioni di imbarcazioni contro un’altra impresa concorrente e avente ad oggetto la violazione delle norme in tema di concorrenza e, per l’appunto, diritto d’autore (ordinanza del 27 giugno 2018).

La società resistente sosteneva invece che non potesse essere invocata la tutela prevista per le opere dell’architettura per gli yacht in quanto non si trattava di immobili ma beni che, destinati ad una produzione in serie, troverebbero tutela come opere del disegno industriale.
Il diverso inquadramento non è di poco conto perché, per la legge 22 aprile 1941 n. 633 e succ. mod. (la “Legge Autore”), i disegni e le opere dell’architettura beneficiano di tutela – ex art. 5 co. 5 Legge Autore – in presenza di un limitato carattere creativo, mentre per la protezione autoriale delle opere di design è richiesta – ex art. 2 co. 10 Legge Autore – la sussistenza anche di un più alto “valore artistico” (con tutte le difficoltà di provare la presenza di tale requisito).

La definizione tradizionale di architettura riportata nei dizionari fa per lo più riferimento agli edifici (in tal senso, quella ad esempio contenuta nel Dizionario Treccani: “L’architettura è insieme l’arte e la tecnica di costruire gli edifici”). Presone atto, il Tribunale ha tuttavia osservato come “nel comune sentire e nella moderna riflessione teorica, tale nozione restrittiva è stata abbandonata in favore di una visione più ampia, secondo cui l’architettura è l’arte di organizzare gli spazi ove si svolge la vita umana” ed è ad una tale nozione di architettura che occorre (oramai) riferirsi nell’applicazione della tutela del diritto d’autore, anche “perché si tratta di una visione più vicina all’attuale sviluppo sociale ed economico”.

Per il Tribunale, in particolare, “risulta decisivo il fatto che l’opera sia destinata ad accogliere le primarie attività dell’uomo: riposare, studiare o lavorare, preparare e consumare i pasti, intrattenersi con amici e parenti. Attività, queste, destinate a svolgersi non solo in una casa ma anche – tutte o quasi – in una imbarcazione, nella quale sono presenti camere da letto, zona cucina, servizi igienici e soggiorno, incompatibili invece con altri ambienti i quali, proprio per questo, non possono definirsi in termini “architettonici”, come l’abitacolo di una autovettura”.
Del resto, molti degli architetti più quotati si siano cimentati nella loro carriera nella progettazione di imbarcazioni e le barche possano essere anche vere e proprie abitazioni, ad esempio i barconi sui fiumi noti alla tradizione europea di diversi paesi.

Ricondotte pure le imbarcazioni alla più ampia nozione di architettura, e alla relativa tutela, il Tribunale ha evidenziato come tali opere abbiano per definizione una natura particolare, in quanto si sostanziano in atti esteriori e rispondono prima di tutto a funzioni specifiche.
Per essere protette dalla Legge Autore (oltre che il requisito comune della creatività previsto per la tutela di tutte le opere dell’ingegno), è quindi “necessario che abbiano anche valenza estetica nelle forme, con ciò dovendosi intendere che il risultato estetico, formale, non deve essere necessitato dalla soluzione di un problema tecnico-funzionale” e occorre, pertanto, verificare in concreto “se l’estetica delle scelte progettuali sia del tutto avulsa dalla scopo tecnico che quelle stesse scelte perseguono”.

La prova della creatività deve essere fornita da chi afferma di avere diritto alla protezione propria del diritto d’autore, anche alla luce delle soluzioni esistenti sul mercato, evidenziando nel caso in esame gli elementi indicativi capaci, per le loro caratteristiche intrinseche, a creare una forma non funzionale all’utilizzo al quale uno yacht è specificatamente destinato.

Avv. Gilberto Cavagna
Associate Partner – Andersen