ASPETTI FISCALI DELLA COMPRAVENDITA DELLE UNITA’ DA DIPORTO

ROMA – La compravendita di unità diporto esplica effetti anche sul piano fiscale in particolare ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto.In base alla normativa vigente ricorre il presupposto soggettivo per l’applicazione dell’IVA se il venditore (persona fisica o giuridica) opera nell’esercizio di impresa e svolga cioè un’attività di carattere commerciale in via abituale ancorché non esclusiva. Sulle cessioni fatte da privati non si calcola l’IVA poiché manca il presupposto soggettivo da parte del cedente.

Quindi la normativa IVA si applica in maniera differenziata in funzione delle condizioni di carattere soggettivo del venditore che può essere una società, ente o imprenditore commerciale oppure un privato o ente non commerciale che non svolge attività economica. In particolare è considerato soggetto d’imposta ai fini IVA ed è pertanto obbligato all’applicazione di tutte le disposizioni relative all’Imposta sul Valore Aggiunto vigenti per il territorio nazionale, ed in particolare modo all’emissione e registrazione delle fatture, il venditore residente in Italia che agisce nell’esercizio di un’impresa (ad esempio costruzioni o commercio di navi e imbarcazioni da diporto).

Mentre alla vendita del privato (o ente non commerciale), soggetto residente, l’IVA non si applica sulle operazioni da lui effettuate sempre per mancanza del presupposto soggettivo.Se l’acquirente acquista il bene da un soggetto IVA nell’esercizio di impresa, ricorrendone i presupposti (unità da diporto acquistate o come beni oggetto di commercio o come beni strumentali) nell’attività propria dell’impresa, porterà in detrazione l’IVA applicata in fattura dai fornitori.

Sono considerati beni strumentali solo le unità da diporto senza le quali l’attività d’impresa non può essere esercitata, quelle cioè indispensabili all’espletamento dell’oggetto sociale e delle finalità aziendali.A titolo esemplificativo è ammessa la detrazione dell’IVA sull’acquisto di unità da diporto da parte degli imprenditori che commercializzano le stesse, le utilizzano per la formazione e l’addestramento in maniera professionale della navigazione e per attività connesse. E’ inoltre consentita la detrazione dell’imposta in caso di noleggio o di locazione delle unità da diporto.

E’ escluso la detrazione in caso di utilizzo personale.Quindi l’utilizzo delle unità da diporto da parte di imprenditori che non usano le unità da diporto nell’attività della propria impresa bensì per uso personale nonché l’utilizzo di questi beni nell’esercizio di arti e professioni non consente la detrazione dell’IVA.Gli acquisti dei componenti e ricambi, le prestazioni di impiego, custodia, manutenzione e riparazione delle unità da diporto soggiacciono allo stesso regime di indetraibilità dell’IVA.

Le operazioni effettuate da parte di una società di noleggio di imbarcazioni da diporto nei confronti dei soci e/o dei familiari o affini o a soggetti in qualche modo riconducibili al “soggetto imprenditore” pongono rilevanti questioni interpretative in relazione all’applicazione della disciplina IVA, con particolare riferimento al regime di non imponibilità previsto dall’articolo 8 bis del D.P.R. n. 633/72 per le cessioni di imbarcazioni e per le cessioni di beni e prestazioni di servizi relativi al loro utilizzo.

Con specifico riferimento alle unità da diporto si rammenta che, ai sensi dell’art. 4, comma 5, terzo periodo, lett. a), del D.P.R. n. 633, non costituisce comunque attività commerciale la gestione di unità da diporto, da parte di società o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare del mezzo da diporto ai soci o partecipanti, anche indirettamente, alle suddette condizioni.

In relazione alle operazioni rese dalla società nei confronti di soci o di soggetti riconducibili al soggetto imprenditore, ad un valore non inferiore a quello di mercato, occorre preliminarmente verificare se le stesse possano essere ricondotte nello schema della attività commerciale e non configurino, invece, la destinazione del bene a fini privati. A tal fine, secondo la C.M. n. 43/2011, è necessario analizzare la realtà aziendale attentamente, caso per caso, in particolare quando il destinatario finale effettivo della prestazione non sia un’impresa; ove si riscontri che la forma societaria si riduce di fatto ad uno strumento per acquistare senza IVA beni destinati esclusivamente ad essere messi a disposizione dei soci persone fisiche o dei loro familiari etc., si deve ritenere che non sia configurabile l’esercizio di una attività economica.

A tale proposito occorre rilevare che ai sensi dell’articolo 9 della direttiva IVA 112/2006 l’attività economica si caratterizza per essere diretta al conseguimento di introiti con carattere di stabilità e non può pertanto ravvisarsi il carattere commerciale nel caso in cui l’attività sia rivolta esclusivamente a permettere al socio (o a soggetti riconducibili ai soci) l’uso personale di determinati beni anche se a valore di mercato.
Ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, anche se i servizi sono forniti ai soci a fronte di un corrispettivo pari a quello mediamente praticato sul mercato va, in particolare, valutato il ricorso al diritto alla detrazione quando l’IVA detraibile (pagata sull’acquisto dell’imbarcazione) risulti di gran lunga superiore a quella addebitata al socio.In materia di compravendite intracomunitarie si applicano norme analoghe in relazione al presupposto soggettivo.

 

Cosimo Salvatore CORSA