ROMA – Con C.M. n. 43/2011 sono stati fornite interpretazioni, in materia di IVA, al regime di non imponibilità delle operazioni relative al settore della nautica da diporto.In merito al quesito se ai fini del regime di non imponibilità possa essere considerata attività commerciale, oltre all’attività di noleggio delle imbarcazioni da diporto anche l’attività di locazione delle stesse nonché le altre prestazioni rientranti nelle attività commerciali di cui all’art. 2 del Codice della Nautica da Diporto, (approvato con decreto legislativo n. 171 del 18 luglio 2005) ove rese nei confronti di soggetti passivi d’imposta esercenti attività commerciale, l’Agenzia fornisce i seguenti chiarimenti.
L’articolo 8-bis, 1° comma, lett. a) del D.P.R. n. 633 stabilisce, tra l’altro, che sono assimilate alle cessioni all’esportazione, e soggette al medesimo regime di non imponibilità IVA, le cessioni di navi destinate all’esercizio di attività commerciali. Il quesito posto mira, in sostanza, al superamento della prassi amministrativa che, in relazione alle unità da diporto di cui alla L. 11 febbraio 1971, n. 50, ha precisato che l’utilizzo commerciale, cui l’art. 8-bis ricollega il regime di non imponibilità, sussista solo nel caso in cui l’imbarcazione venga utilizzata in attività di noleggio e non anche ove sia adibita alla locazione.
Al riguardo si rammenta che mentre mediante il contratto di noleggio il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con l’unità da diporto una determinata navigazione, ovvero la navigazione ordinata dal noleggiatore, mantenendo la conduzione tecnica dell’unità e mantenendo alla sue dipendenze l’equipaggio, nel contratto di locazione la fattispecie ha ad oggetto il trasferimento della disponibilità del bene a favore del conduttore, che si assume ogni rischio connesso alla navigazione. In origine le unità da diporto erano del tutto escluse dal beneficio della non imponibilità sul presupposto che le stesse non fossero impiegate in attività commerciali bensì in attività sportive e ricreative.
Tale interpretazione è stata mutata ad opera della R.M. n. 94 del 21 marzo 2002, in quanto l’Amministrazione Finanziaria ha ritenuto di poter superare l’esplicita esclusione prevista dalla lett. a) dell’art. 8-bis del D.P.R. n. 633 delle unità da diporto di cui alla L. n. 50/1971, dal relativo regime di non imponibilità, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 15 della L. 5 maggio 1989, n. 171, che ha previsto che “le navi, le imbarcazioni ed i natanti da diporto possono essere utilizzate mediante contratti di locazione o di noleggio”.
E’ avvenuto che il legislatore, nell’intento di favorire lo sviluppo dei servizi turistici, ha voluto consentire l’utilizzo delle unità da diporto in attività commerciali mediante contratti di locazione e noleggio.
Pertanto è stato ritenuto che soltanto il noleggio, e non anche la locazione, potesse rappresentare esercizio di attività commerciale e, in quanto tale, fruire del regime di non imponibilità di cui all’art. 8-bis del D.P.R. n. 633, posizione confermata successivamente con R.M. n. 95/2008 e n. 79/2008.
Secondo il quadro attuale, considerata la normativa di settore ed in particolare l’art. 2 del D. Lgs. 18 luglio 2005 n. 171 (concernente l’approvazione del codice della nautica da diporto), che contiene un’elencazione di casi in cui l’unità da diporto è utilizzata a fini commerciali, si ritiene che, sempre che il committente utilizzi il mezzo per l’esercizio di attività commerciale, possa estendersi il regime di non imponibilità previsto dall’art. 8-bis a tutte le attività qualificate come commerciali dal citato art. 2 del D. Lgs. n. 171 del 2005 ovvero alle ipotesi in cui l’unità da diporto:
a) è oggetto di locazione e noleggio,
b) è utilizzata per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto,
c) è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
In relazione alle attività di noleggio e locazione di unità da diporto, peraltro, la possibilità di applicare il regime di non imponibilità di cui all’art. 8 – bis anche al canone pagato dal locatario è condizionata dalla ricorrenza di alcune circostanze che saranno oggetto di ulteriore apprendimento.
Cosimo Salvatore CORSA