ILO: Convenzione sul lavoro marittimo, Italia ratifica

Durante la seduta della Camera n. 76 del 12 settembre 2013, si è proceduto alla “ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell’OIL, nonché norme di adeguamento interno”; ancora in via di pubblicazione.

Il disegno di legge – modificato dal Senato che ha soppresso l’articolo 4 del testo originario del disegno di legge in materia di legge regolatrice del contratto di arruolamento – è costituito di 7 articoli ed è corredato di relazione tecnica. La Convenzione è formata da 16 articoli. Le norme modificano taluni articoli del Codice della navigazione. In particolare, le disposizioni sostituiscono integralmente l’articolo 368, prevedendo che le norme sul rimpatrio di stranieri arruolati su navi italiane si applichino indipendentemente dalle condizioni di reciprocità attualmente previste.

In proposito, l’articolo 363, primo comma, del Codice della navigazione specifica che, quando il contratto cessa o si risolve in luogo diverso dal porto di arruolamento, l’armatore è tenuto a provvedere al rimpatrio dell’arruolato. Il terzo comma del medesimo articolo 363 specifica altresì che, qualora l’armatore non provveda, il rimpatrio è eseguito a cura dell’Autorità Marittima o Consolare. L’Autorità Marittima emette ingiunzione a carico dell’armatore per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato.

Al riguardo, si rileva che la norma non appare suscettibile di determinare effetti finanziari atteso che la stessa pone l’onere del rimpatrio a carico dell’armatore e nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che sia esclusa qualsiasi possibilità di applicazione della stessa ad imbarcazioni in uso o in proprietà a pubbliche amministrazioni. Per quanto riguarda la certificazione medica dei marittimi e assistenza sanitaria a bordo, le norme sostituiscono l’articolo 4, commi 2 e 3, della L. 1602/1962 in materia di certificazione medica dei marittimi e di assistenza sanitaria a bordo. In particolare, le disposizioni prevedono, tra l’altro, che i certificati medici di idoneità fisica siano rilasciati anche in lingua inglese, confermando in due anni il loro termine di validità.

Tale durata, tuttavia, è ridotta a un anno se il marittimo ha meno di 18 anni e con decreto può essere previsto un periodo di validità più breve anche in considerazione delle specifiche mansioni svolte dal marittimo (comma 1). Viene altresì disposto che le navi passeggeri, che effettuano navigazione internazionale breve e lunga e che trasportano più di 100 persone, devono avere a bordo un medico qualificato responsabile dell’assistenza sanitaria (comma 2). Infine la nuova ratifica della Convenzione tratta del Comitato specifico tripartito per il controllo della stessa. Possiamo dire finalmente l’Italia rispetta l’Organizzazione Internazionale del lavoro.

 

Abele Carruezzo