UE impone alla navi da crociera il rispetto della legge su emissioni di zolfo

Le navi da crociera sono sottoposte alla direttiva europea in base alla quale, le navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso qualsiasi porto dell’Ue, non possono utilizzare nelle acque territoriali degli Stati membri, combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all’1,5% in massa. Lo stabilisce una sentenza della Corte di giustizia Ue emessa oggi, in risposta al Tribunale di Genova, per una causa tra la Compagnia di crociere Msc e la capitaneria di porto del capoluogo ligure.

Nel 2008, la Capitaneria di Porto di Genova, ai sensi della direttiva Ue 1999/32, aveva elevato una sanzione amministrativa al comandante della Msc Orchestra (battente bandiera panamense) dopo aver accertato che la nave stava utilizzando, in porto, dei combustibili per uso marittimo di un tenore di zolfo superiore all’1,5%.

Comandante e Msc hanno proposto opposizione facendo riferimento ad un allegato della Convenzione Marpol, sostenendo come la Msc Orchestra, sulla base di questa, fosse legittimata ad utilizzare combustibili con un tenore di zolfo inferiore al 4,5%, in un porto di un altro Stato contraente dello stesso protocollo. Inoltre secondo i ricorrenti, la direttiva Ue 1999/32 e il decreto legislativo che la recepisce, si applicano solo alle navi che fanno “servizi di linea”, e le navi da crociera non rientrerebbero tra queste.

Il Tribunale di Genova – al quale la compagnia ha chiesto di annullare la sanzione ricevuta – si è rivolto alla Corte di giustizia per sapere se una nave da crociera rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 1999/32 con riferimento al criterio dei “servizi di linea”. Secondo la direttiva 1999/32, una nave passeggeri assicura servizi di linea se effettua “una serie di traversate in modo da assicurare il collegamento tra gli stessi due o più porti”, oppure “una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi”.

E la Corte Ue chiarisce che, “una nave da crociera che effettui traversate con scali intermedi che colleghino due porti distinti o si concludano nel porto di partenza, assicura un collegamento tra gli stessi due o più porti ai sensi di detta disposizione”.