Cessione Unità da Diporto: Imposta di Registro

ROMA – L’imposta di registro è una imposta indiretta che ha quale presupposto il compimento di determinati atti giuridici, che sono assunti quale indice della capacità contributiva dei soggetti che li pongono in essere.

L’imposta di registro è disciplinata dal “Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro” approvato con il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e come detto, ha quale presupposto applicativo, il compimento di determinati atti giuridici. L’istituto della registrazione assolve, inoltre ad una funzione di natura probatoria; difatti, come stabilito dall’articolo 18 del D.P.R. n. 131/1986, la registrazione attesta l’esistenza degli atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile (C.M. n. 18/2013).

La registrazione dell’atto consente, inoltre, all’Amministrazione finanziaria di acquisire mediante l’Anagrafe Tributaria, notizie riguardanti la situazione economico-patrimoniale dei contribuenti. Le informazioni acquisite attraverso la registrazione degli atti possono assumere rilievo anche ai fini dell’accertamento di imposte diverse da quella di registro.

Il principio di alternatività I.V.A./Registro è contemplato dall’articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986 che, al primo periodo del primo comma, dispone che per gli atti aventi ad oggetto cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione dell’I.V.A., l’imposta di registro si applica in misura fissa.

Come si può desumere dalla normativa appena esposta, il principio dell’alternatività trova applicazione, in linea generale, non soltanto con riguardo alle operazioni imponibili ai fini I.V.A., ma anche con riferimento alle operazioni I.V.A. non imponibili, a quelle escluse per effetto delle norme sulla territorialità e alle operazioni esenti. La scelta del legislatore di escludere l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale anche per le operazioni non imponibili o esenti deriva dalla necessità di non vanificare le ragioni sottese al particolare regime previsto per tali operazioni dalla normativa I.V.A.

Se il venditore di una unità da diporto non è un soggetto d’imposta quindi un privato il contratto per la cessione di un natante, una imbarcazione, o una nave non è soggetto ad I.V.A. per mancanza del presupposto soggettivo e pertanto rientra nella disciplina dell’imposta di registro.

Le unità da diporto, ai sensi dell’art. 3 del codice della nautica da diporto (D. Lgs. n. 171/2005), sono così classificate:
a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
b) nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;
c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b);
d) natante da diporto: si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b).

L’imposta di registro si applica in relazione alla lunghezza dell’unità da diporto secondo la seguente tariffa:

 

Cosimo Salvatore CORSA