PROVVISTE DELLE NAVI: CHIARITI I CONFINI DI NON IMPONIBILITA’

BRINDISI – Con questo intervento ritorniamo sul problema del trattamento ai fini dell’IVA delle provviste delle navi in quanto il Codice Doganale dell’Unione ha chiarito i confini del regime di non imponibilità, ma in tal caso occorre verificare il tipo di imbarcazione e chi effettua l’acquisto.

L’incrocio tra le norme dell’IVA e del DPR n. 43 del 1973 (vecchio codice doganale italiano) in particolare la previsione che le cessioni all’esportazione di cui all’art. 8 del DPR n. 633/1972 non siano imponibili (esclusi i “beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto)” e il successivo art. 8-bis che assimila alle cessioni all’esportazione, se non comprese nell’art. 8, “le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi (…) di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le provviste di bordo” richiede un’analisi più approfondita.

In pratica antecedentemente, occorreva verificare, al momento dell’imbarco, innanzitutto se si trattasse di una cessione all’esportazione per applicare la non imponibilità dell’art. 8 della normativa in materia di IVA, ovvero se invece non si trattava di un’esportazione, necessitava appurare se c’erano le condizioni per applicare la non imponibilità dell’art. 8-bis. Al di fuori di queste due ipotesi, le operazioni erano soggette a IVA.

L’art. 269 del nuovo codice dogale (Regolamento Ue n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013) prevede che le merci unionali che devono uscire dal territorio doganale dell’Unione sono vincolate al regime di esportazione. Poi però precisa (paragrafo 2 lettera c) che quanto innanzi non si applica alle seguenti merci UE: alle “merci fornite, esenti da Iva o da accise, come approvvigionamento di aeromobili o navi, indipendentemente dalla destinazione dell’aeromobile o della nave, per cui è necessaria una prova di tale approvvigionamento”.

Nello specifico, sotto il profilo soggettivo, la non imponibilità IVA di cui all’art. 8-bis del DPR n. 633/72, è circoscritta agli acquisti realizzati dai proprietari, dagli armatori e dai provveditori marittimi.Mentre dal punto di vista oggettivo la non imponibilità si applica limitatamente alle imbarcazioni per la navigazione in alto mare con utilizzo per attività commerciali o pesca, o salvataggio o di assistenza in mare, quelle da demolire o utilizzate per la pesca costiera oltre gli utilizzi militari.

Il requisito della navigazione in alto mare sussiste in presenza di omologazione per tale scopo e che siano effettivamente utilizzate per la navigazione in alto mare.Per quanto attiene infine le unità da diporto, è prevista la non imponibilità se sono usate per attività commerciali che si concretizzano nell’attività di noleggio.

 

Cosimo Salvatore CORSA