Tonnage Tax: nuove modalità di esercizio del regime opzionale

BRINDISI – Con l’approvazione definitiva da parte del Senato della Legge di conversione del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, cosiddetto decreto fiscale ci preme ritornare sull’argomento della Tonnage tax, in quanto nella versione definitiva del D.L. 193/2016 si prevede che l’opzione per la Tonnage tax si rinnovi automaticamente, salvo che il contribuente opti espressamente per la revoca.

Abbiamo già scritto che la Tonnage tax è un regime opzionale di determinazione del reddito imponibile dei soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) del TUIR e dei soggetti di cui alla lett. d) del medesimo articolo che esercitano nel territorio dello Stato un’attività di impresa mediante stabile organizzazione, derivante dall’utilizzo delle navi iscritte al Registro internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonché delle navi noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per cento di quello complessivamente utilizzato, come da istruzioni fornite nel relativo modello di dichiarazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Dette navi, aventi un tonnellaggio superiore alle 100 tonnellate di stazza netta, devono essere destinate all’attività di: a) trasporto merci; b) trasporto passeggeri; c) soccorso in mare, rimorchio in mare qualora si tratti di una prestazione di trasporto, trasporto e posa in opera di impianti offshore ed assistenza marittima in alto mare.

Sono incluse nell’imponibile anche i proventi derivanti dalle attività accessorie direttamente connesse, strumentali e complementari a quelle sopra elencate, tassativamente indicate dal comma 2, art. 6, del decreto ministeriale 23 giugno 2005, se svolte dal medesimo soggetto che esercita le attività marittime principali mentre sono in ogni caso esclusi dal regime i proventi derivanti dalla vendita di prodotti di lusso, di prodotti e servizi che non sono consumati a bordo, dai giochi d’azzardo, dalle scommesse e dai casinò, ferma restando l’applicazione dell’agevolazione di cui all’art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

Secondo quanto disposto dall’art. 155, comma 1, terzo periodo, del TUIR, l’opzione per la Tonnage tax deve essere esercitata con riferimento a tutte le navi aventi i requisiti di cui sopra, gestite dallo stesso gruppo di imprese alla cui composizione concorrono la società controllante e le controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile. La modifica riguarda appunto la precedente normativa che prevedeva per il rinnovo una dichiarata manifestazione di volontà barrando l’apposita casella prevista nel quadro OP. Se la predetta casella non risultava barrata non si poteva usufruire per il regime opzionale di favore.

Con la conversione in legge del Decreto Fiscale n. 193/2016 si prevede che “L’opzione è irrevocabile per dieci esercizi sociali. Al termine del decennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro decennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun decennio”.

Inoltre con il D. Lgs. 29 ottobre 2016, n. 221, recante “Riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime, a norma dell’articolo 24, comma 11, della legge 7 luglio 2016, n. 122 – Pubblicato in G.U. Serie Generale n. 277 del 26 novembre 2016 ed in vigore dal 11 dicembre 2016 – l’art. 6 conferma le modalità di esercizio dell’opzione e contestualmente al successivo art. 7 prevede che l’anzidetta opzione non è efficace per le navi traghetto  ro-ro  e  ro-ro  pax,  iscritte  nel  registro internazionale adibite a traffici commerciali tra porti  appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche per viaggi  a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto  verso un  altro  Stato,  sulle  navi,  che  non  imbarcano  esclusivamente personale italiano o comunitario.

 

Cosimo Salvatore CORSA