REGISTRO DELLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO: DOMANDA DI CANCELLAZIONE

BRINDISI – Le unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 10 metri possono essere cancellate, previa domanda, dal Registro delle Imbarcazioni da Diporto.Come è noto con il D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 è stato varato il Codice della nautica da diporto.

Con lo stesso provvedimento è stata data con attuazione alla direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172. La cancellazione dell’unità dal Registro delle Imbarcazioni da Diporto avviene a norma dell’art. 21 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 171/2005, essendo la lunghezza dell’unità pari o inferiore a 10 metri.

Per meglio spiegare le modalità di cancellazione bisogna ben comprendere cosa si intende per natante da diporto.L’art. 3 del D. Lgs. n. 171/2005 prevede la seguente classificazione:
a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
b) nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;
c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b);
d) natante da diporto: si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b).

L’art. 19 del D. Lgs. n. 171/2005 disciplina le modalità di iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto.L’art. 21 del D. Lgs. n. 171/2005 prevede le modalità di trasferimento di iscrizione e cancellazione dai registri di iscrizione, in particolare al comma 2, lett. c) è prevista la cancellazione dell’unità “per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti”.
Quindi la domanda di cancellazione dai R.I.D.  (Registri delle Imbarcazioni da Diporto) di unità rientranti nella categoria natanti va presentata all’Ufficio di iscrizione dell’Unità.Il richiedente oltre a indicare i dati anagrafici ed il codice fiscale deve dichiarare di quale tipo di imbarcazione è proprietario e quindi se l’imbarcazione da diporto è a motore, a vela con m.a.(motore ausiliario), se trattasi di motoveliero, la lunghezza f.t. (fuori tutto) in “m”, se munita di motore e.b (entro bordo)., f.b. (fuori bordo) e f.b. (fuori bordo) di potenza in “Kw”, e il numero di iscrizione ai R.I.D.Pertanto si chiede la cancellazione dell’unità dai Registri delle Imbarcazioni da Diporto, a norma dell’art. 21 comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 171/2005, essendo la lunghezza dell’unità pari o inferiore a 10 metri.

Contestualmente, all’atto della presentazione della domanda, si chiede il rilascio dell’estratto del R.I.D. con gli estremi dell’avvenuta cancellazione.Bisogna allegare alla domanda un’attestazione di versamento di Euro 20,00 effettuato a favore della Tesoreria dello Stato competente per territorio, con causale “Capo XV – Capitolo 3570 – C.E.E.D. Ministero dei Trasporti, una marca da bollo da Euro 16,00, e la licenza di esercizio RTF eventualmente posseduta ai fini della restituzione al Ministero competente.

La domanda, a norma dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di documentazione amministrativa, non va autenticata poiché è previsto che la firma sia apposta in presenza del funzionario dell’ufficio ovvero che alla domanda sottoscritta sia allegata fotocopia (non autenticata) di un documento di riconoscimento dell’interessato, in corso di validità.

 

Cosimo Salvatore CORSA