LEGGE EUROPEA 2017, ESTESI I BENEFICI DEL REGISTRO INTERNAZIONALE E DELLA TONNAGE TAX

BRINDISI – Alla chetichella, complici le varie tortuosità legislative, procede l’iter per l’approvazione del DDL n. 4505/2017 dal titolo “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge Europea 2017”: il DDL, dopo la preliminare approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, è approdato alla Camera il 19 maggio scorso, finendo sotto la regie della XIV Commissione Politiche dell’Unione Europea.

Tra gli innumerevoli aggiustaggi in dote alla Legge Europea 2017 si segnala l’estensione delle agevolazioni fiscali, già riconosciute dal Registro Internazionale Italiano, anche per le navi iscritte nei Registri dei paesi dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo. Infatti, dopo l’archiviazione del caso di precontenzioso comunitario EU PILOT 7060/14/TAXU, la Commissione Europea aveva riconosciuto una incompatibilità di fondo delle misure agevolative, previste dal Registro Internazionale Italiano, rispetto ai dettami comunitari. “Tale incompatibilità, ad avviso della Commissione, deriva dal fatto che i regimi di favore sono stati fino ad oggi preclusi ai soggetti che utilizzano navi non battenti bandiera italiana, essendo immatricolate nei registri navali di altri Stati membri”.

Così come previsto dall’articolo 7 del richiamato DDL – si legge nell’apposita relazione tecnica – sono molteplici le misure agevolative riconosciute anche agli armatori di navi iscritte in registri UE/SEE. In primo luogo, ai sensi dell’articolo 4, co. 1, L. n. 457/1997, si tratta del c.d. credito d’imposta “in misura corrispondente all’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato a valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi”.

Anche il reddito derivante dall’utilizzazione di navi iscritte in registri UE/SEE, sulla scorta dell’originario articolo 4, co. 2, L. n. 457/1997, potrà concorrere “in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all’imposta sul reddito delle persone fisiche e all’imposta sul reddito delle persone giuridiche”.Vi è, inoltre, ai sensi dell’articolo 12, D.Lgs. n. 446/1997, “l’esclusione dalla base imponibile IRAP del valore della produzione realizzato mediante l’utilizzo di navi iscritte al Registro Internazionale Italiano” e, non per ultima, “la determinazione forfettaria, per opzione, del reddito imponibile armatoriale”, la c.d. Tonnage Tax ex articoli 155-161 del TUIR.

Al fine di estendere l’operatività dei suddetti benefici, sarà necessario per gli armatori di navi iscritte in registri UE/SEE rispettare sia le norme relative alla nazionalità del personale imbarcato (articoli 1-3, Legge n. 30/1998) che il c.d. parametro della “stabile organizzazione nel territorio nazionale” (articolo 7, Legge n. 30/1998).La nuova normativa, consistendo grossomodo in una estensione di agevolazioni, “dovrebbe portare ad una complessiva diminuzione di gettito per l’Erario”: secondo le coeve proiezioni predisposte a livello governativo, l’estensione dei benefici fiscali agli armatori stranieri avrà un impatto di circa 20 milioni di euro nel 2018 per poi scendere, nel biennio successivo, a quota 11 milioni.

 

Stefano Carbonara