Marcatura Ce per le nuove imbarcazioni Direttiva 2013/53/UE

BRINDISI – Il D. Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5 di “Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d’acqua, che abroga la direttiva 94/25/CE, in vigore dal 18 gennaio 2016, stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei prodotti di cui all’art. 2, comma 1 (imbarcazioni, natanti etc.), e le norme sulla loro libera circolazione nell’Unione europea (UE).

L’ambito di applicazione della novellata normativa risulta applicabile, fra l’altro, ai seguenti prodotti:
a) imbarcazioni da diporto e imbarcazioni da diporto parzialmente completate;
b) natanti da diporto e natanti da diporto parzialmente completati;
c) moto d’acqua e moto d’acqua parzialmente completate;
d) componenti elencati all’allegato II se immessi sul mercato dell’Unione europea separatamente, (protezioni antincendio, timone a ruota, boccaporti, etc.);
e) motori di propulsione installati o specificamente destinati ad essere installati su o in unità da diporto;
f) motori di propulsione installati su o in unità da diporto oggetto di una modifica rilevante del motore;
g) unità da diporto oggetto di una trasformazione rilevante.

Il D. Lgs. n. 5/2016 definisce le unità da diporto, le imbarcazioni da diporto, i natanti da diporto e le moto d’acqua, declinando le seguenti definizioni:
a) unità da diporto: ogni costruzione destinata ad attività sportive o ricreative, classificabile come imbarcazione da diporto o natante da diporto o moto d’acqua;
b) imbarcazione da diporto: un’unità da diporto con lunghezza dello scafo superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione;
c) natante da diporto: un’unità da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra i due metri e cinquanta centimetri e i dieci metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione e con esclusione delle moto d’acqua;
d) moto d’acqua: un’unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno;

 

e) unità da diporto costruita per uso personale: un’unità da diporto costruita prevalentemente  dal  suo  utente  futuro  per  il proprio uso personale.

La direttiva 2013/53/UE recepita dal D. Lgs. N. 5/2016 contempla quali sono i requisiti essenziali dei prodotti precisando che possono essere messi a disposizione o messi in servizio solo se non mettono in pericolo la salute e la sicurezza delle persone, le cose o l’ambiente, quando siano sottoposti a manutenzione in modo corretto e utilizzati conformemente alla loro destinazione e solo a condizione che soddisfino i requisiti essenziali di cui all’allegato II del D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 come sostituito dall’allegato  I del citato Decreto.

 

Cosimo Salvatore CORSA