TRIVELLE, LA CONSULTA ANNULLA IL DECRETO DEL 2015

BRINDISI – Non più tardi di dieci giorni or sono, la Consulta ha annullato il Decreto Ministeriale del 25 marzo 2015, già previsto dall’articolo 38, comma 7, dell’arcinoto “Decreto Sblocca Italia”, con cui Palazzo Chigi ha scelto di disciplinare le modalità di rilascio del titolo concessorio per le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

Prosegue così, senza interruzione alcuna, la campagna del piccolo, donchisciottesco Abruzzo contro le trivellazioni nel blu dell’Adriatico Centrale; già qualche settimana fa, l’Abruzzo era riuscito nell’intento, assieme alle Regioni Puglia, Marche, Veneto e Lombardia, di portar sulla graticola ben due disposizioni dello Sblocca Italia (v. sentenza n. 170/2017 della Corte Costituzionale).

Muovendo dall’assunto di una potenziale e combinata violazione degli articoli 117, comma 3, e 118 della Costituzione, la Regione Abruzzo ha specificatamente puntato l’indice contro l’articolo 3 del richiamato Decreto Ministeriale (volgarmente denominato “Decreto Trivelle 2015”) il quale, disciplinando le modalità di rilascio del titolo concessorio, compenetra in una materia di competenza concorrente tra Stato e Regioni, violando persino le linee guida di cui allo Sblocca Italia. Quest’ultimo, difatti, prevede all’articolo 38, comma 1 bis, che il MISE (Ministero per lo Sviluppo Economico) deve predisporre un piano delle aree in cui svolgere le attività di prospettazione, ricerca e coltivazione di idrocarburi “previa intesa con la Conferenza Unificata delle Regioni”.

Siffatte considerazioni sono state accolte, senza remora, dalla Consulta la quale ha sentenziato che non spettava allo Stato e per esso al MISE disciplinare le modalità di rilascio del titolo concessorio “senza adeguato coinvolgimento delle Regioni” in quanto, così facendo, si è realizzata una lesione delle attribuzioni costituzionali della Regione Abruzzo nelle materie di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia nazionale nonché di governo del territorio e tutela della salute.

Analoghe riflessioni, peraltro, erano già maturate nella sentenza n. 170 con cui, il 12 luglio scorso, la Consulta aveva dichiarato illegittimi i comma 7 e 10 di cui all’articolo 38 del Decreto Sblocca Italia: il primo comma, come già anticipato, disciplinava le modalità di rilascio del titolo concessorio mentre il secondo consentiva al MISE di autorizzare progetti sperimentali di ricerca e coltivazione di idrocarburi per un periodo fino a cinque anni in zone di mare dentro le 12 miglia dalla costa, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e dopo aver acquisito il parere, non vincolante delle Regioni.

Anche in questo caso, la caducazione del comma 10 ha seguito il fil rouge del mancato coinvolgimento delle Regioni nel processo legislativo. Per di più, nel particolare caso della Laguna di Venezia (la Regione Veneto era uno dei soggetti ricorrenti avverso il Decreto Sblocca Italia), l’esercizio sperimentale di attività minerarie, secondo la Consulta, avrebbe comportato un eccessivo sacrificio della salvaguardia ambientale a vantaggio di interessi fiscali ed energetici su di un’area gravata da fenomeni di subsidenza nonché vulnerabilità dell’ecosistema.

 

Stefano Carbonara