Approdi turistici: rapporto concessorio

BRINDISI – Solitamente il rapporto di concessione per l’affidamento di un porto turistico è posto in essere presso i porti gestiti ordinariamente dalle Autorità Portuali.La Legge 28 gennaio 1994 n. 84, attribuisce alle Autorità portuali una serie di compiti riguardanti prevalentemente attività di supervisione e controllo sul corretto funzionamento del porto e delle sue strutture operative.

Dette attività, implicanti anche l’esercizio di poteri autoritativi, assumono una connotazione di carattere pubblicistico, in linea con il disposto del successivo comma 2 dell’art. 6 della Legge n. 84 del 1994, che attribuisce a detti enti la personalità giuridica di diritto pubblico.

Dall’insieme delle disposizioni contenute nella legge sopra citata, deriva, secondo il Consiglio di Stato, che le Autorità portuali, sia per la configurazione formale ad esse attribuita dalla legge, sia per l’attività svolta, sia, ancora, per le modalità di finanziamento, svolgono funzioni che solo in minima parte potrebbero ricondursi alla prestazione di servizi a terzi, dietro pagamento di un corrispettivo, risultando, invece, nel complesso, preordinate al perseguimento di specifiche finalità di pubblico interesse. (R.M. n. 40 /E del 16 marzo 2004).

Purtuttavia, è stato rilevato che ciò non esclude l’esercizio di attività di natura imprenditoriale, caratterizzate da criteri e modalità proprie delle attività commerciali con particolare riferimento all’affidamento in concessione delle aree demaniali e le banchine nonché le altre opere espressamente individuate dalla legge, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all’entità dei traffici portuali ivi svolti. Nell’atto di stipulare i relativi atti, di riscuotere i canoni destinandone l’importo all’assolvimento dei compiti istituzionali, si può affermare che detti organismi agiscono quali gestori dei beni demaniali.

Sotto il profilo fiscale va evidenziato che la Legge Finanziaria 2007 – Art. 1, comma 993, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – ha stabilito che gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle Autorità Portuali, in ragione della natura giuridica di enti pubblici non economici delle autorità medesime, restano assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro ed i relativi canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Gli atti impositivi o sanzionatori, fondati sull’applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto ai canoni demaniali marittimi introitati dalle Autorità Portuali, perdono efficacia ed i relativi procedimenti tributari si estinguono.In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11261 del 2015.

 

Cosimo Salvatore CORSA