Abilitazione alla Navigazione

BRINDISI – Dalla disamina del Codice della Nautica da Diporto di cui al D. Lgs. 18 luglio 2005, n.171, come modificato dal D. Lgs. n. 229/2017, si ottiene la disciplina delle abilitazioni ai tipi di navigazione.Infatti dopo aver analizzato quali sono i documenti relativi alla navigazione prendiamo in esame le tipologie di navigazione disciplinati dal Nuovo Codice della Nautica da Diporto.Il Codice recita che le imbarcazioni da diporto possono essere abilitate ai seguenti tipi di navigazione.
Per quanto concerne le imbarcazioni senza marcatura CE non vi è alcun limite nelle acque interne, mentre il limite opera fino a 6 miglia dalla costa nelle acque marittime.Diversamente per le imbarcazioni con marcatura CE i criteri utilizzati per determinare tale limiti prendono in considerazione non la distanza dalla costa, bensì le condizioni meteo-marine.Infatti si prevede che non via sia alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all’allegato II.

Per la categoria di progettazione B, di cui all’allegato II, opera il limite con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri, mare agitato.Per la categoria di progettazione C, di cui all’allegato II, opera il limite con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri, mare molto mosso.Per la categoria di progettazione D, di cui all’allegato II, per la navigazione in acque protette, opera il limite con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,3 metri.

L’Allegato II del D. Lgs. n. 171/2005 traccia i requisiti essenziali di sicurezza per la progettazione  e  la costruzione delle unità ed indica le categorie di progettazioni fornendo le seguenti definizioni.
A.  In alto mare: progettate per viaggi di lungo corso, in cui la forza del vento puo’ essere superiore ad 8  (Scala Beaufort) e l’altezza  significativa delle onde superiore a 4 m. ma ad esclusione di circostanze anomale; imbarcazioni ampiamente autosufficienti.
B.  Al  largo:  progettate per crociere d’altura, in cui la forza del  vento  puo’ essere pari a 8 e l’altezza significativa delle onde puo’ raggiungere 4 m.
C.  In  prossimità della costa: progettate per crociere in acque costiere,  grandi  baie,  estuari, fiumi e laghi, in cui la forza del vento  puo’ essere pari a 6 e l’altezza significativa delle onde puo’ raggiungere 2 m.
D.  In  acque protette: progettate per crociere in acque costiere riparate, in piccole baie, laghi, fiumi e canali, in cui la forza del vento  puo’ essere pari a 4 e l’altezza significativa delle onde puo’ raggiungere 0,3 m. con onde occasionali di altezza massima pari a 0,5 m. ad esempio a causa di imbarcazioni di passaggio.
Le unità da diporto di ciascuna categoria devono essere progettate e  costruite  conformemente  a  questi  parametri per quanto riguarda stabilità,   galleggiamento   e   gli   altri  pertinenti  requisiti essenziali elencati nell’allegato II e per essere dotate di buone caratteristiche di manovrabilità.

 

Cosimo Salvatore CORSA