Titoli IMO STCW – requisiti minimi – certificati: è legge dal 25 agosto

Segnaliamo a tutti i naviganti, compresi quelli che effettuano navigazione da diporto, che il Governo italiano ha ratificato con il Decreto Legislativo n.136 del 7 luglio 2011, l’attuazione della direttiva 2008106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

La pubblicazione è avvenuta sul Supplemento Gazzetta Ufficiale 185 del 10.08.2011 – Supplemento Ordinario n.187/L, ed  andrà in vigore il 25. 08.201.

Si può affermare che ormai è ufficiale ed è Legge dello Stato, tutto ciò che riguarda i titoli IMO STCW (International Maritime Organization- Standard of Training, Certification & Watchkeeping), i requisiti minimi ed il rinnovo della certificazione relativa.

La STCW Convention fu approvata nel 1978; emendata e modificata nel 1995/98. Nella sua prima versione, creò un forte impatto sui naviganti, in quanto si resero conto che non bastava la sola esperienza per comandare navi, ma occorreva ed occorre un contino aggiornamento e continuo addestramento professionale; “saperi” che una scuola di Stato non era e non è in grado di formulare una preparazione così complessa come quella del “marittimo imbarcato”.

Si consiglia di leggere con attenzione soprattutto gli allegati che riguardano la parte dei rinnovi dei certificati. Si noterà l’articolo 3, primo comma, la definizione della navigazione utile, quella effettuata su navi di stazza tra i 500 e 3000 GT, ai fini del rinnovo del certificato superiore a 3000 GT ; mentre, l’articolo 3 al secondo comma, definisce che se la navigazione è effettuata su navi con stazza inferiore a 500GT, verrà rilasciato un certificato declassato tra 500 e 3000 GT.

La novità è rappresentata per coloro che hanno effettuato navigazione su unità di tonnellaggio inferiore a 500 GT, gli verrà rinnovato il certificato per navi superiore a 3000GT a due condizioni: a) effettuato navigazione  su un’unita’ da diporto (inclusi aliscafi, mezzi veloci, unità in servizio di rimorchio, unità da pesca), per uso commerciale e non; b) imbarco per almeno 36 mesi (non bastano 12 mesi, come si pensava) nell’arco di 5 anni.

Abele Carruezzo