IMO: per riciclare scafi di navi occorre approvare la Convenzione di Hong Kong

Londra-Sono trascorsi dieci anni dall’adozione della Convenzione IMO di Hong Kong (maggio 2009) sul riciclaggio delle navi con procedure di lavoro sicuro e rispettoso dell’ambiente. A oggi, si registrano solo alcuni progressi nell’applicazione volontaria dei requisiti posti dalla Convenzione, ma il trattato deve ancora entrare in vigore per essere ampiamente applicato.

Ultimamente, il Segretario generale dell’IMO, Mr. Kitack Lim, con una circolare, ha sottolineato: “Esorto gli Stati membri che non l’hanno ancora fatto a ratificare la Convenzione di Hong Kong  il più presto possibile, al fine di metterla in vigore il prima possibile”. La Convenzione di Hong Kong riguarda la progettazione, la costruzione, il funzionamento e la manutenzione delle navi e la loro preparazione al fine di facilitare il riciclaggio sicuro ed ecologico, senza compromettere la sicurezza e l’efficienza operativa delle navi stesse.

Infatti, ogni nave, ai sensi del trattato, è tenuta a custodire a bordo l’inventario dei materiali pericolosi, specifico per ogni tipologia di nave inerente al servizio effettuato. Così anche i cantieri di riciclaggio delle navi sono tenuti a fornire un “piano operativo di riciclaggio”, specifico per ogni tipologia di nave da operare il riciclo. Il Segretario Lim ha ricordato anche che la “fase uno”, relativa alla formazione del personale dei cantieri, alla promozione di progetti messi in atto dagli Stati membri per favorire la convenzione è terminata.

Come pure è terminata la “fase due”, quella, cioè, incentrata sulla costruzione della capacità istituzionale del Paese che voglia ospitare cantieri per il riciclo di navi. A oggi, ricorda il Segretario Lim, la Convenzione di Hong Kong è stata ratificata o aderita da undici Stati: Belgio, Repubblica del Congo, Danimarca, Estonia, Francia, Giappone, Paesi Bassi, Norvegia, Panama, Serbia e Turchia.

Le flotte mercantili combinate di questi undici Stati costituiscono il 23% della stazza lorda della flotta mercantile mondiale e il loro volume di riciclaggio combinato delle navi costituisce circa 1,6 milioni di stazza lorda (circa lo 0,56% della stazza lorda della flotta mercantile degli undici Stati contraenti). L’entrata in vigore richiede 15 Stati, il 40% della flotta mercantile mondiale e il loro volume di riciclaggio delle navi che costituisce non meno del 3% della stazza lorda della flotta mercantile di questi Stati contraenti.

Al fine di dare nuova spinta alla Convenzione, nel marzo del 2012, la Commissione Europea ha proposto la redazione e l’approvazione di un Regolamento Europeo sul Riciclaggio Ecocompatibile delle Navi Europee per conseguire i seguenti principali obiettivi:

a) evitare il posticipo “sine die”, a livello europeo, per l’applicazione dei requisiti della Convenzione IMO di Hong Kong, accelerandone di fatto l’entrata in vigore a livello mondiale.

b) Superare, relativamente alle navi in dismissione, il regolamento CE n.1013/2006, che recepisce la convenzione di Basilea, la quale vieta la spedizione/esportazione di rifiuti pericolosi o tossico-nocivi verso paesi al di fuori dell’OCSE/OECD. L’Italia non ha ancora firmata la Convenzione di Hong Kong; però, con Decreto Ministeriale n.25 del 21 febbraio 2018, ha istituito l’elenco nazionale degli impianti di riciclaggio delle navi.

Attualmente, in elenco, si trova solo l’impianto di San Giorgio del Porto S.p.A. – Calata Boccardo Genova – con un’autorizzazione in scadenza il 6 giugno 2023. L’impianto è abile a riciclare navi di lunghe 350 metri, larghe 75, con un pescaggio di 16 metri e per una stazza lorda massima di 130.000 tonnellate; inoltre l’impianto possiede un piano di riciclaggio delle navi conforme ai requisiti del regolamento Ue n.1257/2013.

Abele Carruezzo