L’Autorità di regolazione dei trasporti adotta un atto di regolazione dell’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari

Condizioni eque e non discriminatorie di accesso agli impianti e ai servizi, per imprese ferroviarie, operatori di logistica e altri richiedenti.

Con una delibera del 30 settembre 2019 (delibera n. 130/2019), l’Autorità di regolazione dei trasporti ha approvato le misure con cui definisce una cornice di regolazione per l’accesso agli impianti di servizio ed ai servizi ferroviari. Il provvedimento è adottato in coerenza con il quadro normativo nazionale ed europeo, in particolare il Regolamento di esecuzione (EU) n. 2017/2177 della Commissione, entrato in vigore a giugno scorso.

Le misure, decise dall’Autorità dopo ampia consultazione dei soggetti interessati, mirano ad assicurare che gli operatori degli impianti offrano i loro servizi a favore non solo delle imprese ferroviarie ma anche degli altri richiedenti (imprese di autotrasporto e logistica, caricatori e spedizionieri, etc.) a condizioni economiche eque, non discriminatorie e trasparenti. Esse sono, quindi, volte a garantire un’efficiente ripartizione della capacità a disposizione degli operatori di impianto, e prevedono l’intervento dell’Autorità in caso di rigetto della richiesta di accesso.

Destinataria del provvedimento – che modifica, integra e consolida precedenti misure in materia (v. delibera n. 70/2014, delibera n. 96/2015, delibera n. 18/2017, delibera n. 140/2017)

e ha ad oggetto un insieme di attività strumentali e connesse all’esercizio del servizio di trasporto di passeggeri e merci – è un’ampia gamma di impianti (quelli sinora censiti sono 520). Vi rientrano: stazioni passeggeri, terminali merci (dove sono offerti servizi di carico, scarico e trasbordo di merci da e verso treni o carri merci), stazioni di smistamento e impianti di formazione dei treni, depositi ferroviari, strutture di manutenzione, impianti di lavaggio e pulizia, impianti portuali marittimi e di navigazione interna e impianti di rifornimento.

Si tratta, pertanto, di impianti e servizi in grado di favorire l’estensione del bacino di utenza dei porti o il loro decongestionamento tramite connessioni con i retroporti, di offrire un’alternativa al trasporto delle merci su gomma, di costituire una possibile “cerniera” tra le diverse modalità di trasporto (nave, aereo, gomma), di produrre effetti positivi direttamente sull’intera filiera logistica nazionale.

Le misure riguardano, altresì, i servizi ferroviari complementari e ausiliari forniti presso alcuni di questi impianti, per i quali valgono specifiche previsioni normative e regolamentari, quali la fornitura di corrente di trazione, il preriscaldamento dei treni, il controllo della circolazione per il trasporto di merci pericolose, l’assistenza alla circolazione di treni speciali, i servizi di manovra, l’accesso alle reti di telecomunicazione, la fornitura di informazioni complementari, l’ispezione tecnica del materiale rotabile, i servizi di biglietteria nelle stazioni e i servizi di manutenzione pesante prestati in centri specializzati per i treni ad alta velocità o altri tipi di materiale rotabile.