(Foto courtesy Cosco Shipping)
Il settore marittimo riveste un ruolo cruciale nel commercio mondiale, in quanto permette il trasporto di merci attraverso confini internazionali e sostiene lo sviluppo economico globale
Shanghai. Con un’ampia fascia costiera, porti all’avanguardia e una quota significativa della flotta commerciale internazionale, la Cina rappresenta uno dei protagonisti principali in questo scenario. Tuttavia, l’importanza del Paese nel mercato marittimo comporta anche un complesso quadro normativo che, per gli armatori stranieri, può risultare difficile da gestire senza una consulenza legale adeguata.
Una delle questioni più rilevanti che spesso emergono nelle acque o nei porti cinesi è la perdita di un container in base a un contratto regolato dalla legge cinese. Tale evenienza può determinare impatti considerevoli dal punto di vista giuridico, finanziario e operativo per armatori, noleggiatori, proprietari del carico e assicuratori.
La perdita di un container può avvenire in diverse circostanze: a seguito di avarie in mare, condizioni meteo estreme, errori nella manipolazione al porto o addirittura scomparsa del carico durante il tragitto terrestre. Per l’armatore, il noleggiatore e il proprietario della merce, il danno non è solo finanziario ma anche reputazionale.
In territorio cinese, la responsabilità per la perdita del container dipende in genere dai termini del contratto di trasporto (Bill of Lading) e dalle specifiche regole nazionali applicabili.
La nuova guida analizza i principali aspetti del Diritto marittimo cinese connessi alla perdita di un container, soffermandosi sulla documentazione necessaria, sui possibili meccanismi di difesa e sulle strategie di risoluzione delle controversie. L’obiettivo della guida è fornire una panoramica che aiuti gli operatori marittimi a orientarsi nelle complessità di una giurisdizione tanto importante quanto articolata.
La perdita di un container in un contesto regolato dal Diritto cinese può rivelarsi un evento critico per gli armatori, comportando ricadute economiche e operative rilevanti.
La Cina applica un complesso apparato normativo, arricchito dalla giurisprudenza dei Tribunali marittimi e dall’influsso di Convenzioni Internazionali, il che rende essenziale rivolgersi a consulenti legali con esperienza diretta in loco.
Negli ultimi decenni, la Cina ha registrato una crescita economica esponenziale, affiancata dallo sviluppo delle sue infrastrutture marittime.
Porti come Shanghai, Ningbo-Zhoushan, Guangzhou e Shenzhen si collocano tra i più trafficati al mondo, movimentando un volume ingente di merci importate ed esportate. Queste strutture portuali, all’avanguardia sia per capacità sia per efficienza logistica, costituiscono hub essenziali per le supply chain internazionali.
Date le dimensioni degli scambi commerciali con la Cina, numerosi contratti di trasporto marittimo prevedono l’applicazione del Diritto cinese. Per gli armatori stranieri, diventa dunque imprescindibile conoscere il quadro normativo locale e le peculiarità procedurali dei tribunali cinesi.
La legislazione marittima cinese è stata modellata da norme domestiche e dalla parziale adozione di Convenzioni Internazionali. Pur avendo integrato alcune disposizioni delle Regole dell’Aja-Visby, delle Regole di Amburgo e dei Principi delle Regole di Rotterdam, i Tribunali cinesi possono interpretare tali standard in maniera autonoma.
Per questo motivo, chi opera nel mercato marittimo in Cina si trova spesso a dover affrontare regole originali e, a volte, difformi rispetto ad altre giurisdizioni.
Il Maritime Code of the People’s Republic of China (in vigore dal 1993) costituisce la legge quadro che disciplina molteplici aspetti del Diritto marittimo in Cina, tra cui: – Trasporto di merci via mare; – Contratti di noleggio (charter party); – Collisioni fra navi; – Assistenza e salvataggio; – Limitazione di responsabilità dell’armatore.
Quando si verifica la perdita di un container, i giudici cinesi si riferiscono innanzitutto a tale Codice per valutare la responsabilità dell’armatore o di altri soggetti.
Accanto al Codice Marittimo opera la Special Maritime Procedure Law, che regola l’aspetto procedurale delle controversie in materia marittima. Questa disciplina, tra l’altro: – La competenza dei Tribunali marittimi (ubicati in città portuali come Shanghai, Tianjin e Guangzhou); – Gli strumenti cautelari, come l’arresto (o sequestro) della nave; – La modalità di acquisizione e conservazione delle prove; – L’esecuzione di sentenze e l’omologazione di lodi arbitrali stranieri.
Per esempio, se si teme la partenza di una nave dal porto prima della conclusione di un procedimento, è possibile ricorrere tempestivamente al Tribunale competente per ottenere l’arresto della nave.
Inoltre, la Cina ha aderito a diverse Convenzioni Internazionali in materia marittima, tra cui: – SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea); – MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships).
Per quanto concerne il trasporto di container, entrano spesso in gioco le regole dell’Aja-Visby o le Regole di Amburgo, se incorporate nel contratto di trasporto. Tuttavia, nella prassi, le disposizioni del Codice Marittimo cinese e della legislazione interna possono talvolta prevalere, influenzando i termini di responsabilità e i limiti di risarcimento.