Riportiamo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito all’ arruolamento sulle navi da diporto a uso commerciale dell’amico e Avvocato Navigazionista Alfonso Mignone, Camera Arbitrale Internazionale
Salerno. Con Risposta n. 268 del 21 ottobre 2025, sulla base del parere espresso sull’argomento dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l ’Agenzia delle Entrate ha statuito che i contratti di arruolamento per marittimi impiegati su unità da diporto ad uso commerciale possono essere assimilati a quelli delle navi mercantili e, quindi, sono esonerati dal pagamento dall’obbligo di registrazione.
Il quesito risolto dall’Amministrazione finanziaria riguarda la semplificazione introdotta dall’articolo 2, comma 2 del Dlgs n. 139/2024, secondo cui non è più necessario richiedere la registrazione dei contratti di arruolamento esenti da imposta di bollo e di registro. Tale norma si riferisce ai contratti del personale assunto sulle navi mercantili e da pesca marittima.
All’interpellanza pervenuta, l’Ente che nonostante i contratti di arruolamento sono accordi stipulati tra l’armatore e il personale marittimo per l’imbarco a bordo e che, secondo l’art. 328 Cod.Nav. devono essere redatti in forma di atto pubblico, e, quindi, di regola, dovrebbero essere registrati, l’articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 139/2024, che ha riformato, tra l’altro, la disciplina dell’imposta di registro, ha rimosso tale obbligo per i contratti di arruolamento esenti dall’imposta di bollo e di registro, ossia per quelli relativi a personale in servizio su navi da pesca marittima o mercantili.
Il parere tecnico richiesto al Ministero chiarisce che le unità da diporto adibite a uso commerciale rientrano nell’ambito della Convenzione internazionale sugli Standard di Addestramento, Abilitazione e Tenuta della Guardia per i marittimi (Convenzione Internazionale STCW) e quindi si è giunti ad assimilare i contratti di arruolamento su queste unità a quelli delle navi mercantili.
Allineandosi a tale parere l’Agenzia precisa che non è necessaria neppure l’annotazione nel repertorio degli atti da parte del Pubblico Ufficiale che li riceve, poiché l’obbligo di repertoriazione è previsto solo per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso. Di conseguenza, per questi contratti non è richiesta alcuna formalità né di registrazione né di annotazione.








