Le forme di compravendita delle Unità da Diporto

BRINDISI – Le forme di compravendita delle unità da diporto sono legate alle categorie costituenti beni mobili registrati (navi e imbarcazioni da diporto) e quella delle unità da diporto costituenti semplici beni mobili (natanti).La distinzione comporta differenti obblighi e rilevanti conseguenze relativamente al regime fiscale ma anche civilistico attinente il passaggio di proprietà.

Come per tutti i beni mobili registrati anche il trasferimento delle navi e imbarcazioni da diporto comporta la stipula di un regolare atto di compravendita, redatto mediante rogito notarile, seguito da un necessario formale atto di iscrizione nei pubblici registri.

Sono previste inoltre modalità alternative e semplificate per siglare il passaggio di proprietà ovvero il trasferimento dell’unità da diporto da cedente a cessionario che può anche avvenire mediante autentica dell’atto di compravendita presso gli uffici comunali, anziché presso un notaio; resta comunque ferma la necessità della successiva iscrizione nei pubblici registri.

Entro il termine massimo di sei mesi dall’assegnazione del numero di immatricolazione provvisoria devono essere effettuati il rogito notarile o l’autentica comunale, come pure l’iscrizione definitiva nei pubblici registri.Come avviene per gli altri beni iscritti la trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione, iscrizione o cancellazione di ipoteche ed il rilascio di estratti dai registri sono soggetti al pagamento di un diritto amministrativo.

In caso di trasferimento di proprietà di semplici beni mobili (non registrati) come i natanti questi non necessitano di particolarità formalità, quindi non è richiesto alcun atto scritto di compravendita.

Il semplice possesso costituisce un titolo idoneo al trasferimento di proprietà.Pur tuttavia è in ogni caso necessario che l’acquirente sia in possesso della documentazione fiscale attestante l’acquisto e quindi il titolo del possesso (fattura, bolletta doganale o atto registrato) documenti dai quali risultino, oltre all’adempimento degli obblighi fiscali e doganali, anche le generalità, l’indirizzo e il codice fiscale dell’interessato nonché la descrizione tecnica dell’unità oggetto di compravendita.L’iscrizione del natante a iscrizione nel registro delle imbarcazioni comporta l’applicazione di tutte le disposizioni della disciplina previste per queste ultime.

In caso di leasing (locazione finanziaria) dell’unità da diporto la società di leasing diviene proprietà del bene.Nel leasing finanziario, l’utilizzatore indica al concedente un bene di cui desidera acquisire il godimento. Il concedente acquista allora la proprietà del bene ma ne concede immediatamente il godimento, per un determinato periodo di tempo, all’utilizzatore, il quale si obbliga a versare un canone periodico.

Stipulando un contratto di leasing, le imprese possono acquisire la disponibilità di un bene strumentale senza versare i capitali necessari per comprarlo, senza esporsi al rischio della perdita di valore del bene per rapida obsolescenza, e riservandosi il diritto, alla scadenza del termine stabilito, di poterne acquistare definitivamente la proprietà oppure di restituirlo.Anche per il leasing finanziario, alla scadenza del termine pattuito l’utilizzatore può rinnovare il contratto o restituire il bene o acquistare la proprietà del bene pagando un corrispettivo.

In caso di riscatto del bene (unità da diporto) sarà necessario procedere alle formalità previste per il passaggio di proprietà dell’unità stessa.La documentazione comprovante la stipula del  contratto di leasing e quindi del bene oggetto del godimento deve essere tenuta a bordo in originale o copia conforme sino a che non sia avvenuta la restituzione dell’unità da diporto ovvero il suo riscatto.E’ utile evidenziare che in caso di compravendita di una unità da diporto, che si realizzi a mezzo di scrittura privata con firme autenticate da parte di una società di leasing, l’autentica di firma del rappresentante legale della società di leasing sarà attestata a cura del notaio unitamente ai poteri dei sottoscrittori.

 

Cosimo Salvatore CORSA