Importazione delle Unità da Diporto

ROMA – L’importazione di unità da diporto comporta un particolare regime doganale e uno specifico trattamento ai fini IVA.Ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, per le merci soggette a diritti di confine il presupposto dell’obbligazione tributaria è costituito, relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale e, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso.

Si intendono destinate al consumo entro il territorio doganale le merci estere dichiarate per l’importazione definitiva e si intendono destinate al consumo fuori del predetto territorio le merci nazionali e nazionalizzate dichiarate per l’esportazione definitiva; l’obbligazione sorge alla data apposta sulla dichiarazione, in presenza dell’operatore, dal funzionario incaricato dell’accettazione.

L’art. 60 del D.L. n. 1/2012, al comma 1, apporta una modifica integrativa all’art. 36, comma 4, del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con D.P.R. n. 43/1973 introducendo l’esclusione delle navi da diporto costruite all’estero o provenienti da bandiera estera, affinché siano considerate destinate al consumo nel territorio doganale, dall’iscrizione nei registri previsti dal codice della navigazione. In sostanza, l’immissione in consumo nel territorio comunitario di una nave da diporto proveniente da un territorio extracomunitario è legata al completamento delle previste procedure doganali di importazione, non risultando più richiesta, per quanto attiene agli stretti profili doganali, l’iscrizione nei registri navali e la conseguente assunzione della bandiera italiana.

Analoga semplificazione delle formalità doganali viene prevista dal medesimo art. 60 relativamente all’applicazione del regime doganale dell’esportazione alle navi da diporto. Viene esclusa, al fine della destinazione al consumo fuori del territorio doganale, l’operatività della prescritta cancellazione dai registri d’iscrizione delle navi, nazionali nazionalizzate, per perdita dei requisiti di nazionalità o perché iscritte in un registro straniero.

Conseguentemente, per poter esportare navi da diporto sarà sufficiente presentare all’Ufficio doganale una dichiarazione di esportazione secondo le ordinarie procedure in essere.Naturalmente non costituisce importazione l’ammissione temporanea delle unità da diporto che fruiscono dell’esenzione totale dei dazi di importazione.

Non sono soggette ad imposta le importazioni di beni non imponibili ai fini IVA, tra cui le Unità da diporto adibite a noleggio e gli yacht commerciali. Se il valore dell’importazione è superiore ad euro 10.000,00 la dichiarazione doganale di importazione deve essere corredata del modello DV1.

Non sono soggetti all’atto di importazione al pagamento di nessun onere i soggetti residenti fuori della UE che vogliono iscrivere al registro internazionale italiano Yacht commerciali che battevano precedentemente bandiera di uno Stato Extra UE, infatti beneficiano del requisito della non imponibilità ex art. 8 bis DPR 633/72 essendo commerciali.

 

Cosimo Salvatore CORSA