ISCRIZIONE DI NAVI DA DIPORTO DOPO LA RIFORMA

BRINDISI – Gli articoli 5 e 6 del D. Lgs. n. 229/2017 hanno apportato rilevanti modifiche all’articolo 15 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171.In particolare sono interessati dalla modificazione la “rubrica” che attualmente è denominata “Iscrizione” unitamente al comma 1 che è stato rubricato “1. Le navi e le imbarcazioni da diporto sono iscritte nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)”.
Accanto alla figura del proprietario della nave da diporto viene inserita quella dell’utilizzatore in locazione finanziaria. Inoltre le parole “nei registri delle imbarcazioni da diporto” sono sostituite da quelle “nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN)”.Per quanto attiene le ulteriori modifiche viene introdotto l’art. 15 bis che è rubricato “iscrizione di navi da diporto”.

Nel merito la novellata normativa prevede che il proprietario o l’utilizzatore della nave da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, chiede l’iscrizione, anche provvisoria, nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), presentando allo Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di proprietà e il certificato di stazza.

Non è necessario presentare il titolo di proprietà, fermo restando l’obbligo di presentazione del certificato di stazza o l’attestazione provvisoria, nel caso in cui nell’estratto del registro di iscrizione di provenienza o nel certificato di cancellazione dal medesimo registro o nel certificato sono indicate le generalità del proprietario e i dati identificativi dell’unità. Si prevede inoltre che l’annotazione nel registro delle navi da diporto possa avvenire per utilizzo ai fini commerciali.

In questa ipotesi il proprietario o l’utilizzatore della nave da diporto in locazione finanziaria presenta allo Sportello telematico del diportista (STED), oltre quanto previsto dalle vigenti disposizioni, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese o la dichiarazione sostitutiva dalla quale risultano gli estremi dell’impresa individuale o della società esercente le attività previste.

Nel caso di impresa o società estera è richiesto un documento rilasciato dal Paese di appartenenza che attesta la specifica attività svolta dall’esercente.L’iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) riporta la denominazione di nave da diporto utilizzata a fini commerciali-commercial yacht. La stessa denominazione è riportata anche nella licenza di navigazione. In qualsiasi momento il proprietario o l’utilizzatore del bene in locazione finanziaria ha facoltà di mutare sempre la destinazione della nave da diporto utilizzata ai fini commerciali in nave da diporto e viceversa.

Infine nel caso di navi provenienti da stati esteri, oltre alla documentazione prevista, è fatto obbligo di presentare l’estratto del registro di iscrizione di provenienza ovvero il certificato di cancellazione dal medesimo registro. In luogo del certificato di stazza, può essere presentata, in via provvisoria e con validità non superiore a sei mesi, l’attestazione di stazza rilasciata dal registro di iscrizione di provenienza.

 

Cosimo Salvatore CORSA