Ue: attività portuali non sono marittime

Bruxelles. Non è più possibile impiegare marittimi imbarcati per operazioni portuali. L’autoproduzione dei servizi portuali da parte di personale imbarcato su navi che scalano porti dell’Unione non sarà di facile adozione. Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del Regolamento Ue 2020/697, approvato dal Parlamento e dal Consiglio Ue, le operazioni di rizzaggio e derizzaggio delle merci imbarcate e/o sbarcate da navi che scalano i porti europei, sono da considerarsi “operazioni portuali”.

Detto regolamento è operativo già dallo scorso 27 giugno ed è obbligatorio e applicabile (art. 22) in ciascun Stato Membro dell’Ue.  Si può affermare che l’entrata in vigore di tale regolamento segnerà una svolta sulle operazioni portuali che si sono svolte, sino a oggi, su navi traghetti e container e sicuramente si avranno non pochi problemi durante le operazioni di carico/scarico di queste particolari navi che esercitano il “just in time”.

Il presente regolamento istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti, e si applica alla fornitura delle seguenti categorie di “servizi portuali”, sia all’interno dell’area portuale, sia sulle vie navigabili di accesso al porto. a) rifornimento di carburante; b) movimentazione merci; c) ormeggio; d) servizi passeggeri; e) raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico; f) pilotaggio; e g) servizi di rimorchio.

Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente regolamento ai porti marittimi della rete globale, situati nelle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Qualora gli Stati membri decidano di non applicare il presente regolamento a tali porti marittimi, essi comunicano tale decisione alla Commissione. Il presente regolamento all’articolo 2 stabilisce le nuove definizioni che ne riportiamo solo alcune, fra le più importanti, e che sono state oggetto di diversa interpretazione fra le imprese portuali in quest’ultimi anni. Per “rifornimento di carburante”, s’intende la fornitura di carburanti solidi, liquidi o gassosi o di qualsiasi altra fonte di energia utilizzata per la propulsione delle navi come pure per la fornitura generale e specifica di energia alle navi quando sono all’ormeggio.

Per “movimentazione merci”, la più complessa, s’intende l’organizzazione e la movimentazione del carico tra la nave che effettua il trasporto e le aree portuali, in caso sia di importazione, sia di esportazione e transito delle merci, compresi il trattamento, il rizzaggio, il derizzaggio, lo stivaggio, il trasporto e il deposito temporaneo delle merci nel pertinente terminal portuale e operazioni direttamente correlate al trasporto delle merci, ma esclusi, salvo che non sia diversamente stabilito dallo Stato membro, il deposito, il disimballaggio, il reimballaggio o qualsiasi altro servizio che conferisca valore aggiunto al carico. Mentre quando si parla di “ormeggio” si dovrà intendere i servizi di ormeggio e disormeggio, compreso lo spostamento lungo banchina; questi sono necessari all’operatività in sicurezza di una nave in un porto o in una via navigabile di accesso al porto.

I “servizi passeggeri”, comprendono l’organizzazione e la gestione dei passeggeri, del loro bagaglio e dei loro veicoli tra la nave che effettua il trasporto e le aree portuali, compreso il trattamento dei dati personali e il trasporto dei passeggeri all’interno del terminal dedicato.  Il servizio di “pilotaggio”, è relativo all’assistenza alla nave da parte di un pilota o di una stazione di pilotaggio per consentirne l’entrata e l’uscita in sicurezza nelle vie navigabili di accesso al porto e la navigazione in sicurezza all’interno del porto; mentre per “servizi di rimorchio”, si riferiscono all’assistenza prestata alle navi a mezzo di rimorchiatori per garantire l’ingresso e l’uscita sicuri dal porto o la sicurezza della navigazione all’interno del porto, durante le manovre necessarie a tal fine.

Il presente regolamento richiama l’attenzione sulla c.d. “via navigabile di accesso”: cioè una via navigabile che collega il porto al mare aperto, e comprendente accessi ai porti, tratti navigabili, fiumi, canali marittimi e fiordi, purché tale via navigabile rientri nella competenza dell’ente di gestione del porto; mentre per “porto marittimo”, si intende una zona di terra e di mare dotata di infrastrutture e attrezzature che le consentono, in via principale, di accogliere navi, effettuare operazioni di carico e scarico, di deposito merci, di presa in consegna e riconsegna di tali merci, di imbarco e sbarco di passeggeri, membri di equipaggio e altre persone e qualsiasi altra infrastruttura necessaria per gli operatori dei trasporti all’interno dell’area portuale.

Come si nota, alcune definizioni hanno tutto il “sapore” relativo ai Paesi lagunari del nord dell’Europa, come l’Olanda ed altri. Nei porti mediterranei, in particolare in quelli italiani, si avranno delle difficoltà  in quanto molte AdSP  nelle loro ordinanze sul lavoro portuale si legge che  le operazioni di rizzaggio e derizzaggio delle merci possono essere operate in autoproduzione, in quanto definite “operazioni marittime”. Il controllo spetterà al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e soprattutto alle Autorità Marittime che dovranno far rispettare il nuovo regolamento.

Abele Carruezzo